Cassazione Penale, Sentenza n. 40305/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fiorillo era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla societa "Xmedialive s.r.l." per non aver consegnato le scritture contabili al curatore fallimentare. In cassazione ha resistito contestando: l'insussistenza del dolo specifico e dell'elemento soggettivo; il fatto che non avrebbe ricevuto richieste dal curatore perché residente in Spagna; l'erronea qualificazione giuridica dell'ipotesi di reato (proponeva la riconduzione all'art. 220 legge fall.); la violazione del principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio"; errori nella determinazione della pena accessoria e l'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure fossero un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni della Corte d'appello (mancanza di specificità e mera riproposizione delle stesse questioni già esaminate in sede di merito). Altri motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente la sussistenza del dolo specifico con elementi documentali e dichiarativi, aveva correttamente qualificato la condotta come bancarotta fraudolenta documentale (non mera omissione punita dall'art. 220 legge fall.), e la pena accessoria era stata determinata in anni cinque (quindi non coincidente con la pena principale). La censura sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché inedita (non proposta in appello). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione deve essere specificamente indicato; la Corte ha ritenuto che molte doglianze fossero una generica contestazione del merito e non configurassero una violazione di legge o un travisamento delle prove ai sensi dell'art. 606.
"oltre ogni ragionevole dubbio"
Il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" è parametro della fase di merito e non costituisce, di per sé, motivo di violazione di legge in sede di legittimità salvo che la sua inosservanza si traduca in manifesta illogicità della motivazione; qui la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale manifesta illogicità.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla motivazione e sulla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate, non emergendo un travisamento di prova.
Citato tra le norme richiamate dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni di legge relative alla rilettura degli elementi istruttori compiuta dai giudici di merito.
Il ricorrente sosteneva che la sua responsabilità andasse ricondotta a questa fattispecie meno grave; i giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto invece provato che la condotta era idonea a pregiudicare i creditori e a impedire la ricostruzione del patrimonio, configurando quindi bancarotta fraudolenta documentale.
La questione relativa all'applicazione della recidiva era stata eccepita in cassazione ma non era stata proposta in appello; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per novità.
Riferito dal ricorrente in tema di commisurazione della pena accessoria; la Corte ha verificato che la pena accessoria era stata determinata in anni cinque e che non coincideva con la pena principale, quindi la determinazione non risultava illegittima.
Norma che consente la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito: le censure che riconducono a una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non specificano un preciso vizio di legge o un travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Il principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" è criterio operativo in sede di merito; in Cassazione rileva solo se la motivazione dei giudici di merito è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Questioni nuove o non sollevate nei gradi precedenti (in appello) sono inammissibili in cassazione: chi impugna deve evitare di introdurre doglianze inedite in grado di legittimità.
- Per incidere sulla qualificazione giuridica del fatto (es. distinguere tra art. 220 legge fall. e bancarotta fraudolenta documentale) è necessario mostrare che gli elementi di fatto assunti dai giudici non permettono, neppure astrattamente, la ricostruzione fatta; semplici argomentazioni alternative spesso non bastano.
- Le doglianze sulla determinazione della pena accessoria devono avere base concreta nella motivazione impugnata; se la misura è distinta e motivata, la censura tende a essere respinta.
- Chi risiede all'estero e invoca l'irreperibilità deve dimostrare concretamente l'assenza di comunicazioni e l'assenza di condotte elusorie: la mera residenza estera non esclude responsabilità se i giudici di merito motivano diversamente.
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