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Ordinanza

Ordinanza n. 2542/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale che ha comunicato l'impossibilità di valutare l'istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, nonché piano di assegnazione e assegnazione del vincitore a una sede di destinazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, già agente della Polizia di Stato e vincitore del concorso pubblico per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori, ha impugnato la comunicazione con cui il Ministero dell'Interno ha ritenuto di non poter valutare la sua istanza, proposta ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, volta a ottenere al termine del corso l'assegnazione presso la sede di residenza del padre, persona con invalidità e totale inabilità al lavoro, o presso una sede vicina. Con motivi aggiunti ha impugnato il piano di assegnazione dei frequentatori del corso e la propria assegnazione a una diversa sede, con decorrenza 4 febbraio 2026. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti. Nel corso del giudizio è emerso un problema relativo alla notificazione ai controinteressati, effettuata presso indirizzi PEC non risultanti quali domicili digitali dai pubblici registri. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità o irricevibilità della domanda nella parte diretta a ottenere l'assegnazione nella città di residenza, poiché il bando conterrebbe una clausola espressa che preclude l'assegnazione dei vincitori nelle province di origine e residenza e tale clausola non risulta essere stata tempestivamente impugnata.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia e non ha accolto la domanda cautelare allo stato degli atti. Ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, mediante le forme alternative previste dal codice di procedura civile, ritenendo irrituale la notificazione effettuata presso indirizzi PEC non eletti quali domicili digitali. Pur prendendo atto che due controinteressati avevano dichiarato di conoscere il contenzioso e di non avere interesse a costituirsi, il Collegio ha ritenuto necessaria la rinnovazione formale della notifica. Ha fissato l'udienza pubblica del 17 novembre 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo necessario un approfondimento in sede di merito sia sulla fondatezza del ricorso, anche alla luce di una precedente sentenza della Sezione, sia sul periculum in mora. Quanto al periculum, il TAR ha evidenziato che esso potrebbe essere attenuato dalla possibilità per il ricorrente di ripresentare l'istanza ex art. 33 della legge n. 104/1992 presso il reparto di destinazione, allegando eventuali sopravvenienze fattuali e sollecitando l'avvio di un nuovo procedimento. Il Collegio ha inoltre sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., i possibili profili di inammissibilità o irricevibilità connessi alla mancata tempestiva impugnazione della clausola del bando relativa al divieto di assegnazione nella provincia di origine o residenza. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, legge n. 104/1992

    Costituisce la base normativa dell'istanza del dipendente diretta a ottenere l'assegnazione presso la sede di residenza del familiare disabile o presso una sede vicina; il TAR non ne ha definito in questa sede l'applicabilità concreta.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza della necessità di approfondire le questioni, di fissare direttamente l'udienza pubblica per la definizione del merito senza una decisione cautelare definitiva.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone di sottoporre previamente al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio e potenzialmente decisive, nella specie i possibili profili di inammissibilità o irricevibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso amministrativo a un indirizzo PEC che non risulta eletto quale domicilio digitale nei pubblici registri è irrituale e deve essere rinnovata nelle forme alternative previste dal codice di procedura civile, anche quando il controinteressato abbia dichiarato di avere avuto conoscenza del giudizio e di non voler intervenire.
  • La conoscenza di fatto del giudizio da parte del controinteressato non esonera il ricorrente dall'osservanza delle forme legali di notificazione quando il giudice abbia accertato l'irritualità della notifica.
  • In sede cautelare, quando la fondatezza della domanda e il periculum in mora richiedano un approfondimento incompatibile con una decisione immediata, il giudice può fissare direttamente l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La possibilità per il ricorrente di ripresentare l'istanza all'amministrazione presso la nuova sede di destinazione, allegando eventuali sopravvenienze fattuali, può attenuare il periculum in mora nella valutazione della domanda cautelare.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità o irricevibilità non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di utilizzarla ai fini della decisione.
  • La mancata tempestiva impugnazione di una clausola del bando potenzialmente lesiva, quale una clausola che precluda l'assegnazione dei vincitori nella provincia di origine o residenza, può porre una questione di inammissibilità o irricevibilità dell'impugnazione degli atti applicativi, da esaminare nel rispetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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