Cassazione Penale, Sentenza n. 24133/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sostenendo violazione di legge (artt. 81, 132 e 133 c.p.) e vizio della motivazione: la Corte d'appello avrebbe "traslato" la pena applicata in primo grado dal reato indicato come più grave (capo D) al reato residuo (capo B) senza motivazione, configurando una reformatio in peius, nonostante il carattere originario del capo D fosse di reato satellite e l'aumento per continuazione fosse modesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che, essendo stati dichiarati prescritti i reati indicati nei capi A e D, l'unico titolo di reato rimasto era il capo B, che in primo grado era stato considerato il più grave; la conferma della misura della pena applicata a quel reato non viola il divieto di reformatio in peius, essendo la pena definitiva comunque inferiore a quella complessivamente irrogata in primo grado. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sono le norme richiamate dalla difesa per censurare la rinnovazione della pena e la sua determinazione; la Corte ha richiamato l'art. 133 c.p. come criterio per la rideterminazione della pena (con riferimento "all'obiettiva gravità dei fatti"), ritenendo corretta la determinazione applicata.
Norme procedurali che hanno disciplinato la forma di esame del ricorso (procedure semplificate/telematiche) applicate dalla Corte nell'esame del ricorso.
Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro tremila.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto del principio che legittima l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. ove ricorra colpa nell'instaurazione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se in appello alcuni reati vengono dichiarati estinti per prescrizione e resta un unico reato, la conferma della pena applicata a quel reato non costituisce automaticamente reformatio in peius quando la pena complessiva definitiva risulti inferiore a quella irrogata in primo grado.
- La riassegnazione o la "traslazione" della pena tra capi, per non incorrere in violazione del divieto di reformatio in peius, deve risultare motivata; tuttavia, quando il reato residuo era già in primo grado considerato il più grave, la conferma della misura può essere legittima se rispettata la proporzione complessiva della pena.
- In caso di ricorso manifestamente infondato e con profili di colpa nella scelta di impugnare, il giudice può dichiarare l'inammissibilità e imporre sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) a favore della Cassa delle ammende.
- Chi impugna deve valutare preventivamente gli effetti della prescrizione sui vari capi: un'errata valutazione circa quale reato permanga come titolo di reato puoò rendere il ricorso inammissibile o inefficace.
- La Corte di legittimità controlla sia la legittimità formale (es. divieto di reformatio in peius) sia la correttezza della motivazione sulla determinazione della pena secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione esplicita e coerente è fondamentale per evitare censure.
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