Parere n. 388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Capo dello Stato, con richiesta di sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida adottato l’11 marzo 2025 dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Forlì e del certificato di inidoneità alla guida emesso dalla Commissione medica locale di Forlì il 4 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di revoca della patente di guida adottato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Forlì l’11 marzo 2025 e del certificato di inidoneità alla guida emesso dalla Commissione medica locale di Forlì il 4 marzo 2025
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento della revoca della patente e del presupposto giudizio sanitario di permanente inidoneità alla guida. Ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. La Commissione medica locale aveva fondato il giudizio sugli esiti di una valutazione neuropsicologica di secondo livello, che aveva evidenziato deficit attentivi, difficoltà di accuratezza e deficit esecutivi, nonché sugli accertamenti oculistici dai quali erano emerse patologie incompatibili con la guida sicura. La questione centrale riguardava i limiti del sindacato amministrativo sul giudizio tecnico-medico della Commissione e l’idoneità della motivazione per relationem del provvedimento di revoca.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Il contraddittorio è stato considerato pienamente rispettato. I provvedimenti impugnati sono stati ritenuti adeguatamente motivati mediante il richiamo agli elementi di fatto e alle risultanze degli accertamenti della Commissione medica locale, ulteriormente illustrate dalla relazione della ASL della Romagna. La ricorrente non ha provato né specificamente dedotto la manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità delle patologie riscontrate e si è limitata a evidenziare la necessità personale di utilizzare l’automobile. Secondo la Sezione, le valutazioni della Commissione medica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di inattendibilità, manifesta irragionevolezza o vizi logici, non ravvisati nel caso concreto.
Osservazioni
Violazione di legge, difetto di motivazione e difetto di istruttoria
Il motivo è infondato. La revoca della patente risulta adeguatamente motivata mediante il richiamo alle risultanze degli accertamenti medici della Commissione medica locale, integrate dalla relazione della ASL della Romagna. La ricorrente non ha dimostrato la manifesta erroneità delle patologie riscontrate né specifici vizi dell’istruttoria o della motivazione.
Sindacato sulle valutazioni medico-legali
Le valutazioni della Commissione medica locale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, fondata su cognizioni mediche specialistiche. Esse sono sindacabili soltanto in presenza di inattendibilità, manifesta irragionevolezza o vizi logici, condizioni non dimostrate nel caso concreto.
Necessità personale di utilizzare l’automobile
L’esigenza della ricorrente di guidare autonomamente per i propri spostamenti non incide sulla legittimità del giudizio sanitario di inidoneità e del conseguente provvedimento di revoca della patente.
Norme richiamate
art. 119 del codice della strada
La disposizione è richiamata quale base normativa dei requisiti psico-fisici necessari per la guida dei veicoli a motore.
Allegato III al d.lgs. n. 59/2011
Stabilisce, in collegamento con l’art. 119 del codice della strada, i requisiti minimi di idoneità psico-fisica alla guida.
La motivazione per relationem alle risultanze della Commissione medica è ritenuta idonea ad assolvere l’obbligo motivazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e all’art. 2-septies del medesimo decreto, la base per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
Concorre a fondare l’ordine di oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Il giudizio della Commissione medica locale sull’idoneità psico-fisica alla guida costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato soltanto quando emergano inattendibilità, manifesta irragionevolezza, erroneità evidente o vizi logici.
- È sufficiente, ai fini dell’obbligo di motivazione del provvedimento di revoca della patente, il richiamo per relationem alle risultanze della Commissione medica quando tali risultanze siano identificabili e diano conto degli elementi sanitari posti a fondamento dell’inidoneità.
- La mera esigenza personale o professionale di utilizzare l’automobile non dimostra l’illegittimità del giudizio sanitario di inidoneità e non consente di superare gli accertamenti medici sfavorevoli.
- In un giudizio impugnatorio relativo all’idoneità alla guida, il ricorrente deve allegare e provare specifici elementi idonei a evidenziare la manifesta erroneità o irragionevolezza degli accertamenti sanitari; la contestazione generica non è sufficiente.
Revoca della patente per inidoneità psico-fisica
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata cittadina contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’annullamento della revoca della patente disposta dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Forlì e del presupposto certificato di permanente inidoneità alla guida emesso dalla Commissione medica locale.
Premesse e svolgimento del procedimento
La ricorrente era stata sottoposta a visita presso la Commissione medica locale il 4 marzo 2025, dopo una valutazione neuropsicologica di secondo livello e un accertamento oculistico. La Commissione aveva ritenuto sussistente una permanente inidoneità alla guida e aveva comunicato l’esito alla Motorizzazione, che l’11 marzo 2025 aveva adottato il provvedimento di revoca, notificato il 22 marzo 2025.
La ricorrente ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. L’istanza cautelare è stata respinta con precedente parere della Sezione n. 1145/2025; l’esame del merito è stato successivamente rinviato per consentire il pieno svolgimento del contraddittorio.
Quadro normativo e valutazioni amministrative
Il Ministero ha richiamato l’art. 119 del codice della strada e l’allegato III al d.lgs. n. 59/2011, che disciplinano i requisiti minimi di idoneità psico-fisica per la guida. Ha inoltre evidenziato che la Commissione medica locale è l’organo tecnico competente ad accertare tali requisiti e che la Motorizzazione deve adeguarsi al relativo giudizio.
Gli accertamenti neuropsicologici avevano rilevato deficit dell’attenzione, rallentamento delle abilità attentive, difficoltà di accuratezza e deficit esecutivi. Anche gli accertamenti visivi avevano evidenziato patologie in atto. La documentazione sanitaria richiamata dal Ministero indicava inoltre precedenti ricoveri per patologie neurologiche analoghe.
Questioni esaminate dalla Sezione
La Sezione ha verificato, anzitutto, il rispetto del contraddittorio, ritenendolo pienamente assicurato. Ha poi esaminato la sufficienza della motivazione della revoca e i limiti del sindacato sulle valutazioni medico-legali della Commissione.
Valutazioni sulla discrezionalità tecnica
Le valutazioni della Commissione medica locale sono state qualificate come espressione di discrezionalità tecnica, in quanto fondate su cognizioni della scienza medica e specialistica. Il sindacato amministrativo non può sostituire la valutazione tecnica dell’organo competente, ma può verificare l’attendibilità del procedimento, l’assenza di errori manifesti, l’irragionevolezza e i vizi logici.
Nel caso concreto, la ricorrente non ha allegato né provato elementi idonei a dimostrare la manifesta erroneità delle patologie riscontrate. Le sue deduzioni si sono concentrate sulla necessità di utilizzare l’automobile per gli spostamenti, senza contestare specificamente gli accertamenti medici.
Motivazione del provvedimento
La Sezione ha ritenuto adeguata la motivazione dei provvedimenti impugnati, realizzata mediante il richiamo agli accertamenti e alle risultanze della Commissione medica locale. La relazione della ASL della Romagna ha inoltre illustrato in modo puntuale le valutazioni sanitarie effettuate e gli elementi che avevano condotto al giudizio di permanente inidoneità.
La motivazione per relationem è stata quindi considerata sufficiente, non essendo emersi vizi dell’istruttoria o contraddizioni nelle risultanze tecniche. Il certificato prodotto dal medico di parte non è stato ritenuto idoneo a superare il giudizio della Commissione, anche perché non concludeva per l’idoneità alla guida.
Esito
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi della disciplina nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e sanitari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →