Cassazione Penale, Ordinanza n. 35917/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 25 giugno 2025 della Corte d’appello di Catania, relativa ai delitti di falsa testimonianza e favoreggiamento personale. Con il primo motivo ha contestato l’applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla cosiddetta legge Orlando, che la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile in ragione della data di commissione dei reati. Con i motivi dal secondo al quinto ha censurato la valutazione delle prove, in particolare delle testimonianze, proponendo una lettura alternativa dei fatti senza individuare specifici travisamenti delle risultanze processuali. Ha inoltre reiterato doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, dei reati, già esaminate e respinte in appello, nonché contestato la determinazione del trattamento punitivo. Il testo non specifica i fatti storici contestati, la pena irrogata né il contenuto analitico di ciascuna censura sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato nella prospettazione processuale il primo motivo, perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato la disciplina della sospensione della prescrizione della cosiddetta legge Orlando in base alla data dei reati; i motivi dal secondo al quinto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione di fatto delle testimonianze, senza indicare specifici travisamenti rilevanti nel giudizio di legittimità. Le censure sulla qualificazione giuridica e sugli elementi costitutivi erano reiterative di questioni già affrontate con motivazione giuridicamente corretta dai giudici di merito. Le doglianze sulla pena erano apodittiche, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e dell’esame delle deduzioni difensive. Dall’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta la parte completa del dispositivo relativa a eventuali importi o ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la sentenza ha fornito puntuale risposta ai motivi di appello che vengono in questa sede reiterati nonostante vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (pagg. 9 e 10)
La Corte ritiene che le questioni sulla qualificazione giuridica e sugli elementi costitutivi del reato di falsa testimonianza fossero già state puntualmente esaminate e respinte in appello con argomenti corretti, sicché la loro reiterazione non giustifica un nuovo esame di legittimità.
in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la sentenza ha fornito puntuale risposta ai motivi di appello che vengono in questa sede reiterati nonostante vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (pagg. 9 e 10)
La Corte ritiene che le questioni sulla qualificazione giuridica e sugli elementi costitutivi del reato di favoreggiamento personale fossero già state puntualmente esaminate e respinte in appello con argomenti corretti, sicché la loro reiterazione non giustifica un nuovo esame di legittimità.
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta l’applicazione delle conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non consente di precisare eventuali importi o statuizioni ulteriori.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, contestando la valutazione delle prove, sollecita una lettura alternativa delle risultanze e delle testimonianze senza indicare specifici travisamenti processuali riconoscibili nel giudizio di legittimità.
- La riproposizione in cassazione di doglianze sulla qualificazione giuridica e sugli elementi costitutivi del reato già esaminate e disattese in appello con motivazione giuridicamente corretta non è sufficiente a fondare il ricorso.
- Sono inammissibili le censure sul trattamento punitivo formulate in modo apodittico quando la decisione impugnata offre una motivazione sufficiente e non illogica e dà adeguato conto delle deduzioni difensive.
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione richiamata come legge Orlando va individuata, secondo la decisione, in relazione alla data di commissione dei reati.
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