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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11913/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico sotto soglia per la riqualificazione di una piazza e la ricostruzione di un campanile. L'impresa appaltatrice ha agito in giudizio per far dichiarare l'insussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto e, in via riconvenzionale rispetto alla difesa avversaria, per accertare il grave inadempimento della stazione appaltante e la risoluzione del contratto per colpa di quest'ultima, deducendo che il progetto esecutivo fosse incompleto o affetto da gravi errori, che mancassero chiarimenti essenziali sulle caratteristiche dell'acciaio e che vi fosse stato ritardo nell'approvazione di elaborati integrativi, oltre alla mancata corresponsione dell'anticipazione contrattuale. La stazione appaltante ha invece sostenuto che il progetto fosse idoneo ed esecutivo, che le variazioni introdotte fossero solo di dettaglio, che non fosse necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza, che l'anticipazione non spettasse per il ritardo dell'appaltatrice e per mancanza della garanzia fideiussoria, e ha chiesto la conferma della risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatrice e il pagamento delle penali. Il Tribunale ha rigettato la domanda dell'impresa e accolto la tesi della stazione appaltante; la Corte d'appello ha confermato; in Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1175, 1375, 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 108, comma 4, d.lgs. 50/2016, sostenendo che la Corte territoriale avesse confermato la risoluzione senza un autonomo giudizio sulla gravità e imputabilità dell'inadempimento, limitandosi a recepire il ritardo contestato, senza valutare il concorso di condotte della stazione appaltante e gli elementi che avrebbero giustificato il ritardo nell'avvio dei lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che vi era una doppia conforme di merito, con conseguente preclusione della censura motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., e che la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva già esaminato specificamente tutti gli elementi richiamati dalla ricorrente, ritenendo il progetto esecutivo completo, le integrazioni meramente di dettaglio, non necessario il parere della Soprintendenza, non dovuta l'anticipazione per la mancata garanzia e per l'assenza di effettivo inizio dei lavori, e sussistente un grave ritardo imputabile all'appaltatrice. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza specifica statuizione autonoma della Corte sul punto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza specifica statuizione autonoma della Corte sul punto

  • art. 1175 c.c.

    invocato per sostenere la violazione dei doveri di correttezza nella gestione del rapporto contrattuale

  • art. 1375 c.c.

    invocato per sostenere la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per affermare che la risoluzione richiede un inadempimento rilevante e imputabile

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per sostenere che la gravità dell'inadempimento va valutata rispetto all'interesse della controparte e al complesso del rapporto

  • art. 108, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato dalla ricorrente in tema di risoluzione del contratto di appalto pubblico per grave inadempimento

  • art. 35, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016

    interpretato nel senso che l'anticipazione del prezzo presuppone l'effettivo inizio dei lavori e la previa prestazione della garanzia fideiussoria

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che, in presenza di doppia decisione conforme, è preclusa la censura motivazionale in cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato implicitamente come mezzo di censura motivazionale, dichiarato non esperibile per la doppia conforme

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    cornice del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 1, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In presenza di doppia decisione conforme di merito, la censura in cassazione che miri a contestare la motivazione sui fatti non è proponibile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., se non nei casi consentiti dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: non è consentita una nuova valutazione autonoma del compendio istruttorio già esaminato dai giudici di merito.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento e della sua imputabilità, ai fini della risoluzione del contratto, appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita da una rivalutazione fattuale in sede di legittimità.
  • Nel contratto di appalto pubblico, l'anticipazione del prezzo presuppone l'effettivo inizio dell'esecuzione e la previa costituzione della garanzia fideiussoria richiesta dalla disciplina applicabile.
  • Ai fini della risoluzione per grave inadempimento, il giudice può valorizzare il ritardo complessivo nell'esecuzione, la mancata attivazione dell'appaltatore e l'assenza di elementi idonei a ricondurre il ritardo alla stazione appaltante, ove tali circostanze risultino già accertate in fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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