Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 15186 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Azione di recupero di credito d'imposta - Art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Termine - Durata - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza di merito che aveva dichiarato decaduta l'azione di recupero di un credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000. Ha sostenuto che il recupero del credito fosse soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, e non al termine di decadenza previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. In subordine, ha contestato l'individuazione della decorrenza del termine dalla dichiarazione fiscale del 2001, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall'effettivo utilizzo indebito del credito mediante compensazione, avvenuto negli anni 2005 e 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Amministrazione, ritenendo che il potere di recupero del credito d'imposta abbia natura sostanzialmente impositiva e sia quindi soggetto a un termine di decadenza della stessa durata di quello previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tuttavia, il termine decorre non dalla presentazione della dichiarazione, bensì dal momento dell'effettivo utilizzo indebito del credito, poiché solo allora nasce il potere di recupero. Poiché l'atto notificato il 17 dicembre 2007 era tempestivo rispetto agli utilizzi del 2005 e del 2006, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Il secondo motivo, relativo alla proroga biennale, è stato dichiarato assorbito. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 8 della legge n. 388 del 2000

    Disciplina il credito d'imposta oggetto della controversia. Il suo recupero, quando il credito sia stato indebitamente utilizzato, ha natura sostanzialmente impositiva.

  • Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Il termine di decadenza previsto per il potere di accertamento fiscale si applica, quanto alla durata, anche al potere dell'Amministrazione di recuperare il credito d'imposta indebitamente utilizzato.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000

    La Corte richiama la sostanziale equiparazione tra l'atto di recupero del credito e l'avviso di accertamento, ritenendo applicabili anche agli atti di recupero le garanzie procedimentali previste per gli atti impositivi.

  • Art. 10 della legge n. 289 del 2002

    Prevedeva una proroga biennale dei termini, ma la relativa questione è rimasta assorbita poiché l'atto di recupero è stato comunque ritenuto tempestivo.

Massime di principio

  • L'azione di recupero di un credito d'imposta indebitamente utilizzato non è soggetta al solo termine ordinario di prescrizione decennale, ma a un termine di decadenza collegato alla durata del termine previsto per l'accertamento tributario.
  • La decorrenza del termine non coincide necessariamente con la dichiarazione in cui il credito è stato indicato: il dies a quo è il momento in cui il credito viene effettivamente utilizzato in modo indebito, ad esempio mediante compensazione.
  • Prima dell'effettivo utilizzo indebito non esiste ancora il presupposto concreto per l'azione di recupero; pertanto, il termine non può iniziare a decorrere dalla mera esposizione del credito in dichiarazione.
  • Per verificare la tempestività di un atto di recupero occorre individuare la data dell'effettivo utilizzo contestato e confrontarla con la data di notifica dell'atto, applicando il termine di decadenza previsto dalla disciplina dell'accertamento.
  • L'atto di recupero del credito d'imposta è assimilabile, per natura e garanzie, a un atto impositivo o a un avviso di accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.