Cassazione Penale, Sentenza n. 1393/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso: durante il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 3/7/2023 la persona offesa ha rimesso la querela nei confronti dell'imputato e quest'ultimo ha contestualmente accettato la remissione; il ricorrente deduceva che tale remissione, intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione, dovesse produrre l'estinzione del reato
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso anche se proposto al fine di introdurre la remissione della querela (principio consolidato, richiamata la sentenza Bestente). Non essendo emersi elementi di prova evidente dell'innocenza dell'imputato né l'incontrovertibile insussistenza dei fatti, e risultando la remissione e l'accettazione regolarmente effettuate, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato, in mancanza di deroga pattizia, come previsto dalla legge
Norme richiamate
Art.56 (tentativo) e art.610 (violenza privata) indicati come la fattispecie contestata al capo A; la Corte ha ritenuto che il reato fosse procedibile a querela e non fosse escluso dalla remissione intervenuta
Art.582 (lesioni) e art.81 (concorso di reati) indicati come la fattispecie contestata al capo B; rilevata procedibilità a querela e assenza di elementi che impediscano l'effetto estintivo della remissione
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali: in mancanza di deroga pattizia, le spese sono poste a carico del querelato
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)
Principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione
Massime di principio
- La remissione della querela, se ritualmente proposta dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato procedibile a querela anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché avvenga prima della scadenza del termine per l'impugnazione
- È ammesso proporre ricorso per cassazione al solo fine di far valere nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata (applicazione del principio Bestente)
- La remissione non preclude tuttavia controlli da parte del giudice di legittimità: se nella decisione impugnata emergono elementi idonei a provare l'innocenza evidente o l'incontrovertibile insussistenza dei fatti, la remissione non può essere utilizzata per impedire ulteriori accertamenti
- In assenza di pattuizione contraria, le spese processuali sono poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela
- Per rendere efficace la remissione è necessario che essa e la relativa accettazione siano formali e documentabili; va altresì verificata la tempestività rispetto ai termini di impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1246/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1247/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1250/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1252/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1253/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1254/2024 del 11/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →