Cassazione Penale, Ordinanza n. 08782/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato ex art. 496 c.p. è rimasta quindi ferma, non essendo stata accolta alcuna censura utile a scalfire la motivazione delle sentenze di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con un unico motivo ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la propria condotta non sarebbe stata assistita dal dolo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, pur formalmente dedotto come censura sull'elemento soggettivo, era in realtà diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale già compiuta in modo conforme dai giudici di merito, senza indicare specifici e decisivi travisamenti della prova o macroscopiche illogicità della motivazione. È stato inoltre richiamato il passaggio della sentenza impugnata secondo cui lo stato di ebbrezza alcolica non esclude il dolo o la colpa e le modalità della condotta deponevano logicamente per l'intenzionalità.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice per il reato oggetto di condanna confermata nei due gradi di merito.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto la veste della contestazione dell'elemento soggettivo, una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- La censura sulla motivazione è ammissibile solo se indica specifici, decisivi e inopinabili travisamenti della prova o illogicità manifeste della motivazione; non basta contrapporre una diversa lettura degli elementi acquisiti.
- Lo stato di ebbrezza alcolica, di per sé, non esclude né il dolo né la colpa, sicché la sua allegazione non vale automaticamente a escludere l'elemento soggettivo del reato.
- Quando la condotta dell'imputato, valutata secondo gli ordinari criteri di interpretazione dei fatti umani, depone logicamente per l'intenzionalità, la motivazione sulla sussistenza del dolo resiste al sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →