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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39485/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spartà era sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roccella Valdemone per il presunto reato previsto dall'art. 87 d.P.R. 570/1960 (pressioni per influenzare il voto del 11 giugno 2022 nei confronti di Salvatore e Filippo Barbagallo). Ha impugnato l'ordinanza di conferma del divieto per quattro motivi: (1-3) violazione delle norme sulle misure cautelari (artt. 274 e 289 c.p.p.), ritenendo carente la gravità indiziaria, mancato rispetto del principio di minore afflittività e irragionevole incompatibilità del divieto con l'esercizio della carica elettiva di consigliere di minoranza; (4) vizio di motivazione per supposte contraddizioni e inverosimiglianze nelle dichiarazioni delle presunte vittime e di altri testi, e per una ricostruzione dei fatti fondata su mere congetture.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente valutato la gravità degli indizi e le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), fornendo un apparato motivazionale logico e sufficiente entro i limiti del sindacato di legittimità. La Corte ha ricordato che il reato di cui all'art. 87 d.P.R. 570/1960 è un reato di pericolo volto a tutelare la libertà di voto, per cui anche minacce "larvate" possono integrare il fumus commissi delicti. Ha inoltre affermato che l'art. 289, comma 3, c.p.p. (divieto di applicare la sospensione dall'ufficio per gli uffici elettivi) non impedisce l'applicazione di altre misure personali che producano effetti analoghi se ciò fosse necessario e proporzionato; la disposizione va interpretata restrittivamente. Le censure sulla proporzionalità e sull'attualità del pericolo sono state giudicate generiche o infondate. Conseguentemente, è stata confermata l'ordinanza che dispone il divieto di dimora.

Norme richiamate

  • art. 87 d.P.R. 570/1960

    Il reato è qualificato come reato di pericolo volto a tutelare la libertà di voto: è punita anche la mera condotta di pressione idonea a diminuire la libertà degli elettori, senza che sia necessario il conseguimento dell'effetto elettorale.

  • art. 274 c.p.p.

    Predisposizione delle esigenze cautelari e valutazione del pericolo di reiterazione: il pericolo di reiterazione va interpretato non solo come rischio di commissione dello stesso fatto, ma anche di reati di uguale natura rispetto al bene giuridico tutelato e alle modalità esecutive.

  • art. 289 c.p.p.

    Il comma 3 vieta la sospensione dall'esercizio degli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare, ma va interpretato restrittivamente; non costituisce un salvacondotto che escluda tutte le misure cautelari personali che possano produrre effetti equivalenti sulla concreta esercitabilità della carica.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita l'oggetto del ricorso e i motivi che possono essere dedotti in Cassazione in materia cautelare; la Corte si è attenuta al perimetro di sindacato consentito.

Massime di principio

  • Il delitto elettorale previsto dall'art. 87 d.P.R. 570/1960 è un reato di pericolo: anche atti intimidatori o "minacce larvate" possono integrare il fumus commissi delicti senza che sia necessario che il voto sia effettivamente condizionato.
  • Le dichiarazioni delle persone offese e di terzi possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria; in sede di legittimità il sindacato è limitato a verificare la logicità macroscopica della motivazione del giudice di merito, non a rinnovare la valutazione probatoria.
  • L'art. 289, comma 3, c.p.p. (divieto di sospensione per uffici elettivi) va interpretato in senso restrittivo: non impedisce l'adozione di altre misure cautelari personali, anche se tali misure possono incidere sull'esercizio concreto della funzione, purché siano proporzionate e giustificate.
  • Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari non richiede la previsione della ripetizione esatta dello stesso fatto, ma può riguardare la commissione di reati della stessa natura o che comportino analogo pregiudizio al bene giuridico tutelato.
  • Chi impugna una misura cautelare deve dimostrare vizi manifesti di illogicità o violazioni di legge: deduzioni generiche o proposte alternative di ricostruzione fattuale difficilmente bastano a ottenere l'annullamento in sede di legittimità.
  • In presenza di accuse connesse a condotte intimidatorie in ambito elettorale, i giudici danno rilievo alla contingenza sociale e al potenziale effetto deterrente sull'espressione del voto, valutando la misura cautelare anche alla luce della necessità di tutela dell'interesse pubblico alle consultazioni libere.

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