Cassazione Penale, Ordinanza n. 21407/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistenti ragioni di esonero. La decisione di merito sulla responsabilità per evasione resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di evasione. I motivi deducevano, in sostanza, una critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, chiedendo una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti probatorie. La Corte di cassazione osserva che tali censure sono estranee al sindacato di legittimità e risultano inoltre riproduttive di questioni già esaminate e disattese con argomenti giuridici corretti in appello.
Norme richiamate
È il reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure che miravano a una diversa lettura delle prove.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità, salvo l'eventuale esonero non ravvisato nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere devolute censure che chiedano una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle risultanze di merito, poiché tali doglianze esulano dal sindacato della Corte di cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta, senza individuare reali vizi di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
- Quando il ricorso investe esclusivamente il giudizio di fatto e la valutazione delle prove, senza censure riconducibili a violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21320/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21328/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21334/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21335/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21336/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21337/2025 del 06/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →