Cassazione Penale, Ordinanza n. 00896/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per una violazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, con pena base di un anno di reclusione, dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e con aumento per la continuazione interna di 45 giorni per ciascuna delle due violazioni satellite. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., perché la Corte territoriale non avrebbe accolto la censura sulla riduzione dell'aumento di pena applicato per continuazione, ritenuto troppo elevato rispetto ai reati satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse sufficiente e non illogica, perché l'aumento di 45 giorni per ciascun reato satellite risultava congruo in rapporto al danno arrecato all'Erario e coerente con i criteri di proporzionalità interna della pena e con i limiti dell'art. 81 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
disciplina della continuazione: il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e calcolare/motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, nel rispetto dei limiti legali e senza trasformare la continuazione in cumulo materiale.
criteri di commisurazione della pena: un richiamo ad essi può bastare quando la pena è prossima al minimo edittale; quanto più ci si discosta dal minimo, tanto più occorre una motivazione specifica sui criteri ritenuti rilevanti.
art. 606, lettera e), cod. proc. pen.
motivo di ricorso per cassazione relativo al vizio di motivazione, invocato dall'imputato per contestare la quantificazione dell'aumento di pena.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando emerga che la parte non sia incorsa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite
principio della autonoma determinazione e motivazione degli aumenti per i singoli reati satellite in caso di continuazione.
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar
richiamata per la c.d. visione multifocale della pena nel regime della continuazione, con necessità di individuare le pene per i singoli reati satellite.
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia
richiamata per ribadire la necessità di individuare le pene per i singoli reati satellite.
Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Bazouli
richiamata per il collegamento tra pena illegale e principio di proporzionalità.
Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet
il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. è sufficiente quando la pena è irrogata in misura prossima al minimo edittale.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
conferma che il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può essere motivazione sufficiente se la pena è vicina al minimo edittale.
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo
più il giudice si discosta dal minimo edittale, più deve motivare specificamente sui criteri oggettivi e soggettivi ex art. 133 c.p.
Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo
richiamata per il dovere di motivazione più intensa quando la pena si allontana dal minimo edittale.
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018
la proporzionalità interna tra pena base e aumenti per i reati satellite può fungere da parametro di ragionevolezza del calcolo sanzionatorio.
Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato
principio di fondo sul trattamento sanzionatorio in continuazione: rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p., divieto di surrettizio cumulo materiale e necessità di conservare un rapporto di proporzione tra le pene.
Massime di principio
- In tema di continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e determinare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, dando conto del criterio seguito in modo verificabile.
- La motivazione sugli aumenti ex art. 81 c.p. deve essere valutata alla luce della proporzione complessiva della pena: è più facilmente sufficiente quando gli aumenti sono contenuti e la pena resta prossima al minimo edittale, mentre richiede maggiore specificità quando il giudice si discosta sensibilmente dal minimo.
- La legittimità del trattamento sanzionatorio in continuazione richiede che non si oltrepassino i limiti legali e che non si trasformi la continuazione in un cumulo materiale surrettizio di pene.
- La ragionevolezza degli aumenti per i reati satellite può essere apprezzata anche attraverso la proporzionalità interna rispetto alla pena base e al disvalore concreto delle singole violazioni.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura sulla motivazione della quantificazione della pena è inammissibile quando la decisione di merito dia conto, sia pure sinteticamente, di criteri coerenti con il disvalore del fatto e non presenti manifeste illogicità.
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