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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19545/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per rapina aggravata e ricettazione (con recidiva reiterata) e aveva escluso le circostanze attenuanti generiche; dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione relativi alla dichiarazione di responsabilità per rapina e ricettazione, alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. e al diniego delle attenuanti generiche. Parte dei motivi sollevava questioni non previamente dedotte in appello e/o mancava della specificità richiesta, e altri costituivano mera richiesta di rivalutazione di elementi di fatto (valutazioni testimoniali) decise dal giudice del merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Motivazione: alcuni motivi erano inammissibili perché proposti per la prima volta in cassazione (es. la questione sulla ricettazione e sulla circostanza aggravante ex art. 628, comma 3, n.1), altri mancavano della specificità richiesta o erano meramente reiterativi e miravano a riesaminare valutazioni di fatto incensurabili (es. valutazione delle dichiarazioni di quattro testimoni che riconobbero l'imputato). Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto non viziato, giustificato dalla gravità del fatto e dai plurimi precedenti. Per l'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Si procede nelle forme previste dall'articolo richiamato; è menzionato quale dato procedurale relativo al rito o alla modalità di impugnazione

  • codice di procedura penale, art. 581, comma 1

    art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Esige la specificità del motivo di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi fossero privi della necessaria specificità

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti di motivazione e specificità per i motivi di cassazione; usato per dichiarare inammissibili motivi meramente reiterativi o non specifici

  • codice penale, art. 628, comma 3, n. 1

    art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.

    Norma sulla circostanza aggravante legata alla rapina; il ricorrente aveva contestato la sua corretta configurazione ma la questione è stata ritenuta inammissibile perché non proposta in appello

  • codice di procedura penale, art. 616

    art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione

  • Costituzione / giurisprudenza costituzionale (richiami giurisprudenziali)

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186; Cass. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013

    Richiami giurisprudenziali usati per sostenere i principi: (i) responsabilità per colpa nel proporre ricorso che determina l'inammissibilità e quindi obbligo di sanzione; (ii) il ricorso in cassazione non può sollevare motivi non dedotti in appello; (iii) è inammissibile il motivo che non contesta specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata

Massime di principio

  • Questioni rilevabili e non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione: tali motivi sono inammissibili
  • La Cassazione valuta questioni di diritto e specificità dei motivi; non accoglie motivi vaghi, reiterativi o che chiedono la rivalutazione del fatto
  • Le valutazioni testimoniali e le risultanze probatorie concordi dei giudici del merito sono in linea di principio incensurabili in sede di legittimità
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice del merito fonda la decisione sulla gravità del fatto e su precedenti penali specifici e documentati
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.), soprattutto se l'inammissibilità deriva da colpa del proponente
  • Se la sentenza impugnata non indica quali motivi di appello sono stati realmente proposti, il ricorrente deve specificamente contestare tale riepilogo in cassazione per non incorrere in inammissibilità per difetto di specificità

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