Cassazione Penale, Sentenza n. 16713/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Perrotta impugna l'ordinanza del 29/04/2022 che ha disposto nei suoi confronti l'imputazione coatta anche per il reato previsto dall'art. 355 c.p., sostenendo l'abnormità di tale provvedimento nella parte relativa all'art. 355 c.p., poiché nelle indagini preliminari era stato iscritto nel registro delle notizie di reato soltanto per i delitti previsti dall'art. 640 c.p. (per i quali il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione). Il motivo rileva che il G.I.P. ha ecceduto i propri poteri ordinando la formulazione dell'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione e per il quale l'interessato non era indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di imputazione relativo all'art. 355 c.p., ritenendolo atto abnorme perché il G.I.P. ha ordinato l'imputazione per un reato per il quale Perrotta non era stato iscritto nel registro delle notizie di reato e non risultava indagato. La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Macerata.
Norme richiamate
Reato per il quale era stato iscritto il nominativo di Perrotta e per il quale il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione; la decisione del G.I.P. non poteva convertire tale posizione in imputazione per reati diversi senza il necessario inquadramento procedimentale.
Articolo relativo al reato per il quale il G.I.P. ha ordinato la formulazione dell'imputazione; la Corte ha rilevato che non poteva essere applicato nei confronti di Perrotta perché egli non era stato iscritto nel registro delle notizie di reato per tale fattispecie e quindi non assumeva la veste di indagato per quel reato.
Norma sul registro delle notizie di reato: la Corte richiama che, ove il giudice per le indagini preliminari ritenga necessari approfondimenti o rilevi profili diversi, il suo potere è di disporre iscrizioni nel registro ex art. 335 e non di ordinare l'imputazione coatta per reati non indicati dall'organo requirente.
art. 409, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata: il provvedimento del G.I.P. che, nel procedimento di archiviazione, disponga la formulazione di imputazione per reati diversi da quelli oggetto della richiesta è considerato atto abnorme e dunque suscettibile di impugnazione per cassazione.
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e della titolarità dell'organo requirente: la sentenza ribadisce la cornice costituzionale che limita l'intervento del giudice delle indagini preliminari, il quale ha funzione di controllo e impulso ma non può sostituirsi al pubblico ministero nel determinare l'esercizio dell'azione penale.
Massime di principio
- Il giudice per le indagini preliminari non può emettere un ordine di imputazione coatta per un reato diverso da quello per il quale l'interessato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato: ciò costituisce abnormità del provvedimento.
- Se il G.I.P. ritiene che debbano essere valutati altri reati o fatti, il suo potere corretto è di disporre le iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p. o di rinviare gli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, ma non di obbligare il pubblico ministero a formulare l'imputazione per reati non precedentemente contestati.
- La persona che subisce un ordine di imputazione coatta per reati non precedentemente notificati o registrati è legittimata a proporre ricorso per cassazione per eccesso di potere/abnormità.
- La tutela in caso di eccesso del G.I.P. consiste nell'annullamento senza rinvio della parte abnorme del provvedimento quando l'atto sia manifestamente estraneo ai poteri consentiti, con trasmissione degli atti al giudice che ha originariamente emesso il provvedimento per gli ulteriori adempimenti.
- Nelle vicende che coinvolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero va rispettata la ripartizione dei ruoli: il Pubblico Ministero conserva la titolarità dell'azione penale e il G.I.P. esercita un controllo limitato e non sostitutivo.
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