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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23297/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva qualificato il fatto come rapina consumata è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 7 novembre 2025. Il primo motivo denunciava violazione di legge penale in relazione all'art. 159 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse acquisito illegittimamente la querela della persona offesa, risultata irreperibile dopo plurimi accertamenti che, secondo il ricorrente, sarebbero stati inadeguati. Il secondo motivo deduceva violazione di legge penale per la mancata riqualificazione del fatto come tentativo di rapina ex artt. 56 e 628 c.p., e non come rapina consumata. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e contestava vizi non emergenti dalla decisione di secondo grado; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di censure già proposte in appello e puntualmente disattese con motivazione conforme ai principi di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.p.

    La censura relativa all'acquisizione della querela è stata respinta perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e perché i vizi lamentati non emergevano dalla decisione di appello, che aveva descritto verifiche ampie e specifiche per rintracciare la persona offesa all'estero.

  • artt. 56 e 628 c.p.

    La richiesta di riqualificazione del fatto come tentativo di rapina è stata ritenuta inammissibile perché riproponeva doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a prospettare censure generiche o non correlate alle argomentazioni del giudice di merito.
  • È manifestamente infondata la doglianza che imputi alla sentenza vizi di legittimità o di acquisizione probatoria che non risultano dalla decisione impugnata, quando quest'ultima dia conto in modo completo e logico degli accertamenti svolti.
  • Non è consentito in cassazione riproporre in modo meramente reiterativo questioni già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, salvo specifica critica delle ragioni della decisione.
  • Ai fini della distinzione tra rapina consumata e tentata è decisivo il corretto apprezzamento degli elementi fattuali e la verifica della completezza della sottrazione della cosa o del conseguimento dell'ingiusto profitto, valutazione rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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