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Sentenza

Sentenza del 26/09/2018 n. 22954 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso delle maggiori Irpeg e Ilor versate per l'esercizio 1987, sostenendo che gli interessi maturati su crediti d'imposta non dovessero essere inclusi nel reddito imponibile, avendo natura compensativa. La Commissione tributaria centrale aveva accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria ritenendo applicabile retroattivamente l'art. 56 TUIR, tramite l'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988. In Cassazione la società ha contestato, tra l'altro, la tardività e l'insufficiente specificità del ricorso dell'Ufficio, nonché il fatto che la Commissione centrale avesse fondato la decisione su una questione giuridica nuova, mai dedotta dall'Amministrazione nei precedenti gradi di giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi della società, relativo alla tardività e alla genericità del ricorso dell'Amministrazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha accolto il quarto, ravvisando violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Commissione tributaria centrale aveva infatti deciso sulla tassabilità degli interessi applicando retroattivamente l'art. 56 TUIR, sebbene l'Ufficio avesse originariamente fondato le proprie pretese su diverse disposizioni del previgente D.P.R. n. 597 del 1973. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.100 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 1 e 52

    L'Amministrazione aveva sostenuto, nei precedenti gradi, che gli interessi sui crediti d'imposta fossero componenti positivi tassabili del reddito d'impresa sulla base della disciplina previgente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 56 (TUIR)

    La Commissione tributaria centrale aveva ritenuto che la norma assoggettasse a tassazione gli interessi conseguiti da soggetti produttori di reddito d'impresa e che potesse applicarsi retroattivamente. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione, perché la questione era stata introdotta d'ufficio e non era stata dedotta dall'Amministrazione nei precedenti gradi.

  • D.P.R. n. 42 del 1988, art. 36

    La disposizione era stata utilizzata dalla Commissione centrale per sostenere l'applicazione retroattiva dell'art. 56 TUIR alle dichiarazioni conformi alla nuova disciplina. La relativa questione è rimasta assorbita dopo l'accoglimento della censura di ultrapetizione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle eccezioni ritualmente introdotte. È violato quando il giudice fonda la decisione su un titolo o su una questione giuridica nuova, non dedotta dalla parte interessata e non compresa nel thema decidendum.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25

    Disciplina i termini e i requisiti del ricorso davanti alla Commissione tributaria centrale. Nel caso concreto il ricorso dell'Amministrazione è stato ritenuto tempestivo e sufficientemente specifico.

Massime di principio

  • Il giudice tributario non può fondare la decisione su una diversa disposizione o costruzione giuridica che introduca una nuova causa petendi o una nuova eccezione non dedotta dalle parti, perché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La specificità dell'impugnazione non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo completo: è sufficiente che l'atto individui la decisione contestata e contenga argomentazioni idonee a contrastarne la motivazione.
  • Quando una sentenza viene annullata per ultrapetizione, le questioni sostanziali sulla corretta interpretazione della norma non necessariamente vengono esaminate: possono risultare assorbite.
  • In materia tributaria, l'Amministrazione deve indicare tempestivamente e nei gradi di merito il fondamento normativo della propria pretesa; non può introdurre per la prima volta in una fase successiva una diversa base giuridica della tassazione.
  • Se dopo la cassazione non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e riconoscere la pretesa del contribuente.

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