Cassazione Civile, Ordinanza n. 23597/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi applicando gli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo l'accertamento adeguatamente motivato e fondato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e i risultati degli studi di settore, valorizzando anche il triennio precedente, l'apertura di nuovi punti vendita e un finanziamento bancario come indici di capacità reddituale. In Cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo articolato in due censure: nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia, lamentando che la CTR avesse motivato in modo lacunoso e non avesse esaminato tutte le difese e i documenti prodotti; omessa pronuncia su tutte le argomentazioni difensive, anche documentali, svolte in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito conteneva una motivazione chiara, coerente e sufficiente a superare il "minimo costituzionale", poiché esponeva le ragioni per cui l'accertamento da studi di settore era stato reputato legittimo e il reddito dichiarato inattendibile. Ha poi dichiarato inammissibile la censura di omessa pronuncia per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva riportato in modo puntuale i capi di domanda o le eccezioni asseritamente non esaminate, né gli atti in cui erano state formulate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di dedurre la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e per omessa pronuncia, purché il vizio sia correttamente allegato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo
art. 111, comma 6, Cost.
impone un obbligo di motivazione che risulta violato solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza è censurabile come nullità solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà; non è invece sufficiente lamentarne la mera insufficienza o non condivisibilità.
- L'accertamento fondato sugli studi di settore è legittimo quando l'Ufficio evidenzi gravi incongruenze tra i dati dichiarati e gli standard di riferimento; in tal caso grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria idonea a superare la presunzione semplice.
- Ai fini della deduzione del vizio di omessa pronuncia in cassazione, il ricorrente deve indicare puntualmente le domande o eccezioni non esaminate, riportandole nei loro esatti termini e specificando l'atto o il verbale in cui sono state formulate; allegazioni generiche o riassuntive non soddisfano il principio di autosufficienza.
- Elementi quali finanziamenti bancari e investimenti per l'apertura di nuovi punti vendita possono essere valorizzati dal giudice di merito come indici della capacità reddituale dell'impresa, se coerenti con la ricostruzione presuntiva del reddito operata dall'Ufficio.
Come è indicizzato
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