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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20635/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coeredi)

La controversia

La lite nasce dallo scioglimento della comunione ereditaria di un defunto e dalla divisione del patrimonio relitto, con domanda accessoria di rendiconto dell'amministrazione dei beni ereditari. In primo grado il tribunale aveva accertato la massa ereditaria, rigettato le domande di usucapione su alcuni beni mobili e approvato un progetto divisionale del CTU, con conguagli a carico di alcuni condividenti. In appello i convenuti contestavano, tra l'altro, il calcolo della massa, il mancato computo di spese di manutenzione e la ripartizione dei frutti; l'appello incidentale dell'attore riguardava altri profili. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano cinque motivi: 1) violazione degli artt. 540, 581 e 582 c.c. e vizi processuali per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la richiesta di riconoscimento del diritto di abitazione spettante all'ex coniuge sulla casa adibita a residenza familiare, benché tale diritto dovesse essere riconosciuto d'ufficio nella divisione ereditaria; 2) conseguente erroneità del calcolo della massa ereditaria e dei frutti, poiché il valore dell'immobile gravato dal diritto di abitazione non poteva essere computato come produttivo di frutti; 3) omessa considerazione del credito per spese di manutenzione sostenute sui beni comuni, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riportato il contenuto dell'atto processuale su cui si fondava la censura; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di attribuzione integrale di beni indivisibili ex art. 720 c.c., motivo ritenuto assorbito dall'accoglimento dei primi due; 5) erroneo rigetto delle domande di usucapione di beni mobili, censura respinta perché la mancata domanda della controparte non equivale a non contestazione del possesso utile ad usucapire.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il terzo, assorbito il quarto e infondato il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi travolti dai primi due motivi e ha rinviato alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva dell'annullamento è che il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare e il correlato diritto di uso sui mobili devono essere riconosciuti nel giudizio di divisione ereditaria anche senza domanda espressa, con conseguente necessità di detrarne il valore capitale dall'asse prima della divisione e di non computare come fruttifero il bene gravato da tale diritto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro di correttezza della motivazione e del processo

  • art. 540, comma 2, c.c.

    il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano spetta al coniuge superstite e deve essere riconosciuto nel giudizio divisionale anche senza domanda espressa, con detrazione del relativo valore capitale dall'asse

  • art. 581 c.c.

    richiamato per la quota del coniuge superstite nella successione

  • art. 582 c.c.

    richiamato per la quota del coniuge superstite nella successione

  • art. 984 c.c.

    richiamato in relazione alla questione dei frutti e dell'improduttività del bene gravato dal diritto di abitazione/uso

  • art. 1021 c.c.

    richiamato quale norma sul diritto di uso, rilevante ai fini della configurazione del diritto spettante al coniuge superstite

  • art. 714 c.c.

    richiamato con riferimento alla divisione e alla pretesa di assegnazione di beni indivisibili

  • art. 720 c.c.

    richiamato per la domanda di attribuzione integrale dei beni non comodamente divisibili

  • art. 726 c.c.

    richiamato nel motivo concernente la stima e la divisione della massa ereditaria

  • art. 1164 c.c.

    richiamato nel motivo sull'usucapione di beni mobili

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omessa pronuncia

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per la violazione dei criteri di decisione secondo diritto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove e della non contestazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la motivazione della sentenza

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la mancata trascrizione del contenuto dell'atto processuale su cui si fondava il motivo comporta inammissibilità per difetto di specificità

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato come riferimento alla memoria processuale evocata dai ricorrenti

  • art. 540 c.c.

    richiamato nella parte motiva come essenziale per il riconoscimento del diritto di abitazione del coniuge superstite

  • artt. 581 e 582 c.c.

    richiamati per la quota ereditaria del coniuge superstite

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano spettano al coniuge superstite ex lege e devono essere riconosciuti d'ufficio, senza necessità di una domanda espressa.
  • Ai fini della divisione dell'asse ereditario, il valore capitale del diritto di abitazione e di uso deve essere sottratto dalla massa prima della ripartizione tra i coeredi.
  • Quando un immobile è gravato dal diritto di abitazione del coniuge superstite, esso non può essere trattato come bene liberamente produttivo di frutti ai fini del calcolo della massa ereditaria e della ripartizione dei frutti.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si fonda su un atto processuale non può essere accolto se il ricorrente non ne riporta specificamente il contenuto, perché difetta il requisito di specificità del ricorso.
  • La mancanza di una domanda della controparte su un bene non equivale, di per sé, a non contestazione del possesso utile all'usucapione; l'usucapione richiede comunque prova dei relativi presupposti.
  • La domanda di rendiconto tra coeredi consente la regolazione contabile delle partite di dare e avere, ma la deduzione di specifici crediti per spese sostenute deve risultare in modo puntuale dagli atti e può essere scrutinata solo se adeguatamente allegata e trascritta.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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