Cassazione Civile, Ordinanza n. 15560/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente considerato provata la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sulla base di un avviso di ricevimento asseritamente privo di timbro postale, di firma leggibile dell'agente postale e quindi non idoneo a conferire valore fidefaciente alla ricezione. Ha inoltre dedotto ulteriori censure sulla presunta discordanza tra mittente, data della comunicazione e avviso di ricevimento, ma la Corte ha rilevato che tali questioni non risultavano trattate nella sentenza impugnata e che non era stato assolto l'onere di autosufficienza quanto alla loro deduzione nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza principale investisse, in sostanza, un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla rituale notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non sindacabile nei limiti del vizio dedotto. Ha inoltre osservato, in via aggiuntiva, che il timbro postale può considerarsi equipollente all'indicazione della data sull'avviso di ricevimento e che, quanto alla sottoscrizione illeggibile, spetta al contribuente provare la non autenticità della firma o l'insussistenza della qualità dichiarata dal sottoscrittore. Le censure ulteriori sono state dichiarate inammissibili perché nuove, non emergenti dalla sentenza impugnata e non adeguatamente localizzate negli atti di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'agente della riscossione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio.
La parte che contesta la validità o autenticità dell'avviso di ricevimento deve fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione di regolarità dell'atto e della sottoscrizione.
La valutazione del contenuto dell'avviso di ricevimento e della sua idoneità probatoria appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, se non nei limiti consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'avviso di ricevimento della raccomandata, quale documento dotato di valore probatorio privilegiato, può essere ritenuto idoneo a dimostrare la rituale notificazione anche se la data risulti annotata in modo diverso dal timbro postale, quando il giudice di merito ne abbia accertato la regolarità complessiva.
- La sottoscrizione illeggibile sull'avviso o sulla relata non determina di per sé la nullità o inesistenza della notificazione: occorre che sia oggettivamente impossibile individuare il firmatario e, in ogni caso, grava sulla parte che contesta l'atto l'onere di provare la non autenticità della firma o l'inesistenza del potere del sottoscrittore.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o non esaminate nella sentenza impugnata; chi le deduce deve indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito le abbia sollevate, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non è ammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, si contesta soltanto l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla prova della notificazione.
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