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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02004/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione urbanistica stipulata tra un ente locale e una società costruttrice, nell’ambito della quale era stata rilasciata una polizza fideiussoria a garanzia sia dell’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri sia, secondo la successiva ricostruzione dell’ente, anche del pagamento di somme dovute per oneri urbanistici rateizzati. Dopo la ritenuta sostituzione/riduzione della garanzia originaria con due nuove garanzie, l’ente tentava di escutere la polizza iniziale per il saldo residuo, mentre la garante agiva per accertare che quel pagamento non fosse dovuto, assumendo l’avvenuto svincolo della garanzia. Nei gradi di merito la domanda della garante veniva accolta e l’appello dell’ente respinto. In Cassazione l’ente deduceva, con quattro motivi, principalmente: la carenza di poteri del soggetto comunale che aveva comunicato lo svincolo o la riduzione della polizza; l’inesistenza di una valida ratifica; l’erronea interpretazione delle comunicazioni e della convenzione; la violazione delle regole sull’onere della prova e delle norme processuali, sostenendo che non si fossero verificate tutte le condizioni richieste per liberare la garanzia e che la polizza sostitutiva non fosse conforme temporalmente. La resistente proponeva controricorso e ricorso incidentale condizionato sulla diversa interpretazione della portata originaria della polizza, ma solo in via subordinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché formulati in modo non specifico e non autosufficiente, con critiche non ancorate compiutamente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e con difetti di localizzazione degli atti e delle deduzioni di merito. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115, 112 e 2697 c.c./c.p.c. nei termini prospettati, chiarendo che il ricorrente pretendeva in sostanza una rivalutazione del merito e che, quale preteso creditore, era comunque onerato di allegare e provare il titolo costitutivo del credito. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché si limitavano a contrapporre una diversa lettura delle comunicazioni e delle condizioni di svincolo della polizza, introducevano questioni nuove non trattate in appello o censuravano genericamente la motivazione senza individuare in modo preciso la parte della sentenza criticata. Conseguentemente è stato assorbito il ricorso incidentale condizionato della garante. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento, in favore della resistente, di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., per abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    comma primo, n. 3, n. 4, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione chiara del fatto, una critica specifica della decisione impugnata e la precisa indicazione degli atti e documenti rilevanti; la mancanza di tali requisiti determina inammissibilità del motivo o del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi devono denunciare in modo pertinente la violazione di legge o il vizio processuale; non è consentito veicolare sotto tali etichette una mera richiesta di riesame del merito.

  • art. 101 c.p.c.

    L’obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le questioni di puro diritto già desumibili dagli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è infondata quando la decisione si mantiene nell’alveo della domanda proposta e della questione della validità/svincolo della garanzia posta a base dell’azione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disconosce la regola decisionale sulle prove; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel contesto dell’interpretazione della comunicazione e delle condizioni di svincolo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e dell’accordo.

  • art. 1362 c.c.

    I canoni ermeneutici contrattuali possono essere censurati in cassazione solo indicando specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice si sia discostato da esse; non è ammessa una mera contrapposizione di letture alternative.

  • art. 1366 c.c.

    Il motivo deve dimostrare il concreto scostamento del giudice dal criterio di buona fede nell’interpretazione del contratto, non essendo sufficiente proporre una diversa interpretazione.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ratifica, ma la Corte ha escluso che la motivazione impugnata si fondasse sulla ratifica in senso tecnico di questo articolo.

  • art. 1955 c.c.

    Richiamato dalla garante nel giudizio di merito per sostenere l’estinzione della garanzia per mancata insinuazione al passivo del debitore principale, ma tale profilo non costituisce il nucleo della decisione di legittimità.

  • art. 96 c.p.c.

    La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, volto a contestare il mero apprezzamento di fatto in una situazione di doppia conforme e senza adeguata critica di legittimità, può integrare abuso del processo e giustificare una condanna equitativa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo generico, apodittico o non autosufficiente è inammissibile.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con la semplice contestazione della valutazione delle prove, ma richiede che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia ignorato la regola di giudizio sulle prove.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta, in realtà, l’esito dell’accertamento di fatto.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto che non risultino trattate nella sentenza impugnata e che non siano state specificamente dedotte nei gradi di merito.
  • L’interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi logici rilevanti; non è consentito sostituire la propria lettura a quella accolta dal giudice di merito quando siano possibili più interpretazioni.
  • L’obbligo del giudice di attivare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda soprattutto questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le questioni di puro diritto che non richiedano nuove difese istruttorie.
  • Il ricorso inammissibile che miri sostanzialmente a riaprire il merito, specie in presenza di una doppia conforme, può essere valutato come abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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