Cassazione Penale, Ordinanza n. 14705/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un imputato nei cui confronti il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di tentata rapina. Con unico motivo di ricorso, la difesa ha denunciato violazione degli artt. 69 c.p., 3 e 27 Cost., sostenendo che il giudice di merito avrebbe applicato automaticamente il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, senza considerare gli arresti della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. in rapporto a diverse circostanze aggravanti e senza adeguare il trattamento sanzionatorio alla specificità del caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il procuratore speciale del ricorrente aveva ritualmente rinunciato all'impugnazione con atto depositato il 17 marzo 2026, quindi prima della fissazione del giudizio di legittimità. Per tale ragione è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ma non anche della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, espressamente esclusa per l'intervenuta rinuncia anteriore alla trattazione.
Norme richiamate
individuano il titolo di reato per il quale era stata applicata la pena, ossia il delitto tentato di rapina.
richiamato dalla difesa per contestare l'applicazione automatica del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
norma evocata come oggetto delle pronunce della Corte costituzionale che hanno inciso sul divieto di prevalenza di alcune circostanze attenuanti rispetto ad aggravanti; nel ricorso si sostiene che il principio debba condurre a una valutazione non automatica e aderente al caso concreto.
art. 3 Cost.
richiamato quale parametro di legittimità per censurare un trattamento sanzionatorio asseritamente non ragionevole e non proporzionato.
art. 27 Cost.
richiamato per sostenere che la pena debba essere individualizzata e proporzionata alla concreta offensività e alla personalità dell'imputato.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione è ritualmente rinunciata dal difensore/procuratore speciale prima della decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- La rinuncia all'impugnazione intervenuta prima della fissazione del giudizio di legittimità esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, pur restando dovuta la rifusione delle spese processuali.
- Le censure sulla commisurazione della pena e sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva restano assorbite quando l'impugnazione sia stata validamente rinunciata e quindi non sia più devoluto il merito del ricorso.
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