Cassazione Penale, Ordinanza n. 34064/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 27 ottobre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno e quattro mesi di reclusione. Gli era contestato, in concorso con altri, di avere omesso nella dichiarazione sostitutiva unica le informazioni relative al possesso di un’autovettura, a quattro immobili di proprietà e ai redditi complessivi del nucleo familiare, allo scopo di ottenere il reddito di cittadinanza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure investivano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, riservate al giudice di merito, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua ed esauriente. La Corte d’appello aveva ritenuto provato che, al momento della dichiarazione, l’imputato possedesse un’autovettura e quattro unità immobiliari, il cui valore complessivo ai fini ISEE superava 30.000 euro. Il pignoramento degli immobili non ne eliminava la rilevanza ai fini ISEE, poiché essi restavano di proprietà dell’imputato anche se sottratti alla sua libera disponibilità. Le omissioni erano quindi strumentali all’indebita percezione del beneficio, che non sarebbe stato riconosciuto con una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità. Nessuna liquidazione delle spese alla parte civile, che non aveva chiesto la rifusione. Il dispositivo riportato nel testo è incompleto.
Norme richiamate
per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. in relazione all'art. 7 co. e d.l. n. 4/2019
La contestazione riguarda la partecipazione dell’imputato al fatto in concorso con altri.
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019
le omissioni dichiarative hanno inciso sul patrimonio del nucleo familiare e sono risultate strumentali all'indebita percezione del reddito di cittadinanza, che non sarebbe stato riconosciuto qualora la situazione patrimoniale fosse stata correttamente dichiarata.
La Corte ritiene che le omissioni patrimoniali rilevanti ai fini del beneficio, quando strumentali a ottenerlo indebitamente, fondino la responsabilità contestata.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, esauriente e dia conto dell’iter logico-giuridico seguito.
- Ai fini della verifica dei requisiti patrimoniali per l’accesso al reddito di cittadinanza, gli immobili pignorati restano rilevanti ai fini ISEE perché rimangono di proprietà del richiedente, anche se sottratti alla sua libera disponibilità.
- L’omessa dichiarazione di beni e redditi rilevanti per la determinazione dei requisiti del nucleo familiare può essere ritenuta strumentale all’indebita percezione del reddito di cittadinanza quando, con una corretta dichiarazione della situazione patrimoniale, il beneficio non sarebbe stato riconosciuto.
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