Cassazione Penale, Ordinanza n. 19899/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale penale, contestando il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5 c.p. e lamentando un'asserita riqualificazione del fatto; la Corte ha rilevato che la questione sull'aggravante era inedita perché non devoluta specificamente in appello e, comunque, che non vi era stata alcuna riqualificazione del fatto nel giudizio di merito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul mantenimento della recidiva; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, osservando che la decisione impugnata aveva motivato in modo congruo e logico richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., i numerosi precedenti penali dell'imputato, la sua specifica biografia criminale, i benefici già ottenuti e la commissione del fatto mentre era sottoposto a misura cautelare personale.
Norme richiamate
richiamato con riferimento all'aggravante contestata; la censura su di essa è stata ritenuta inedita perché non specificamente devoluta al giudice di appello.
richiamato per affermare che non possono proporsi in cassazione questioni non devolute con specificità in appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
utilizzato come parametro per la valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche e della pena, ritenendo congrua la motivazione che valorizzava precedenti penali e altri elementi sfavorevoli.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili, come regola, questioni di violazione di legge che non siano state previamente e specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
- La doglianza che affermi una riqualificazione del fatto è infondata quando dal provvedimento impugnato risulti che il giudice di merito non ha in concreto operato alcuna diversa qualificazione giuridica.
- Le censure contro il diniego delle attenuanti generiche e contro il giudizio sulla recidiva sono inammissibili o manifestamente infondate se si limitano a formule generiche e non si confrontano con una motivazione del giudice di merito fondata su elementi concreti e logicamente valutati ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il giudizio discrezionale sulla concessione delle attenuanti generiche e sul mantenimento della recidiva è insindacabile in cassazione quando la motivazione di merito dia conto in modo puntuale degli elementi valorizzati e della loro prevalenza rispetto a eventuali profili favorevoli.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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