Cassazione Penale, Sentenza n. 27746/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cancelmo Stefano impugna la conferma di condanna relativa al capo 12) (art. 73, comma 4, d.PR n. 309/1990) sostenendo che la sentenza d'appello si è basata su motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado senza una propria valutazione puntuale delle prove; contesta in particolare l'uso dell'intercettazione n. 2581 quale unico elemento probatorio per individuare tipo, qualità e quantità della sostanza (cd. "droga parlata"), rilevando che riferimenti ad "odore" o al prezzo potevano essere compatibili anche con droghe cd. light e che la perizia trascrittiva non è stata valutata. Benni Luca deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate a suo carico richiamando il principio delle Sezioni Unite (n. 36764/2024) sulla utilizzabilità delle captazioni tra procedimenti diversi e sostiene che si tratti di ius superveniens in bonam partem che poteva essere dedotto in cassazione; in sostanza chiede che le intercettazioni disposte nel 2017 in altro procedimento non siano utilizzabili nel procedimento corrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Cancelmo Stefano: ha annullato la sentenza impugnata in relazione al capo 12) per carenza di motivazione (motivazione apparente per eccessivo rinvio alla sentenza di primo grado) e omessa valutazione della perizia trascrittiva, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su quel capo. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Benni Luca per genericità della censura circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni (mancanza di specificazione sulla diversità dei procedimenti e sulla insussistenza della connessione ai sensi dell'art.12 c.p.p.); per l'inammissibilità ha condannato Benni al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma penale contestata a Cancelmo per spaccio; la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza del reato richieda motivazione autonoma e puntuale sui fatti e sulle prove (tipo/quantità/qualità della sostanza).
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Predisposizioni sulle ragioni di cassazione (vizi di motivazione, omessa valutazione di prove, violazione di legge/processo); la Corte ha valutato i motivi secondo questi parametri, ritenendo fondati i vizi di motivazione per Cancelmo e inammissibile la censura generica di Benni.
Principio della valutazione della prova e del confronto con le ragioni della difesa; la Corte ha richiamato l'obbligo per il giudice d'appello di motivare puntualmente sulle contestazioni di fatto e sulle risultanze peritali.
art. 270, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina della utilizzabilità delle intercettazioni tra procedimenti diversi; la Corte ha ricordato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla sua applicazione temporale e ha ritenuto che il principio richiamato da Benni (Sez. U n. 36764/2024) non operi nel caso concreto oppure non sia stato dedotto con sufficiente specificità.
Sezioni Unite, sent. n. 36764/2024
Decisione sulla portata temporale della disciplina dell'utilizzabilità delle intercettazioni: applica la nuova disciplina solo a procedimenti iscritti dopo determinate date; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti di immediata applicazione vantaggiosa per Benni e che la censura fosse generica.
Disciplina sulla connessione tra reati/procedimenti; la Corte ha osservato che, per escludere l'utilizzabilità delle intercettazioni, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'assenza di connessione tra i procedimenti, cosa non fatta.
Norma sulla condanna alle spese per ricorso inammissibile: applicata per condannare Benni al pagamento delle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte d'appello non può limitarsi a un rinvio integrale "per relationem" alla motivazione del giudice di primo grado quando l'appello contesta specificamente i rilievi di fatto o di prova: deve fornire una motivazione autonoma, puntuale e analitica su ciascun punto devoluto.
- Nelle ipotesi di "droga parlata" (condanne fondate su intercettazioni che parlano del tipo/qualità/quantità della sostanza), indizi quali l'odore o il prezzo possono non essere sufficienti da soli a escludere ogni ragionevole dubbio: occorre valutazione complessiva e, se presenti, gli esiti delle perizie trascrittive devono essere esaminati e motivati.
- Le censure in cassazione relative all'utilizzabilità delle intercettazioni tra procedimenti diversi richiedono specificità: bisogna indicare chiaramente la diversità dei procedimenti, dimostrare l'assenza di connessione ai sensi dell'art.12 c.p.p. o provare l'applicabilità di ius superveniens; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- Il riconoscimento di un ius superveniens in bonam partem (nuova giurisprudenza favorevole) può essere invocato in cassazione, ma la relativa doglianza deve esser sufficientemente precisa e tempestiva; se la nuova regola è sopraggiunta dopo i termini per motivi aggiunti, occorre comunque fornire elementi concreti sul suo impatto probatorio.
- In caso di carenze motivazionali rilevanti sulla responsabilità penale, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio anche soltanto su una parte della decisione impugnata.
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