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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00524/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello che, su accordo delle parti, aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. In cassazione deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare la presenza di vizi di forma, eventuali cause di proscioglimento e circostanze idonee a condurre a una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorso però investiva profili che, secondo la Corte, risultavano preclusi dalla rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento di concordato in appello, la rinuncia ai motivi devolve al giudice solo le questioni non rinunciate e preclude la deduzione, in sede di legittimità, di censure relative a vizi motivazionali, insussistenza di cause di non punibilità o nullità/inutilizzabilità della prova. Ha inoltre escluso che vi fossero elementi per ritenere non colposa la proposizione del ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    indicato come norma incriminatrice per il fatto oggetto di condanna, relativo alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come base del concordato in appello a seguito di rinuncia ai motivi di appello, con effetti preclusivi sulla cognizione del giudice e sulla successiva impugnazione

  • art. 599 c.p.p., comma 4

    evocato quale precedente disciplina del patteggiamento in appello cui la giurisprudenza continua a fare riferimento per gli effetti della rinuncia ai motivi

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato per escludere che il giudice d'appello debba motivare sul mancato proscioglimento una volta intervenuta la rinuncia ai motivi

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    richiamata ai fini della verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e della conseguente condanna alla sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione delimita l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado e preclude la deduzione, anche in cassazione, di censure che investano i motivi rinunciati.
  • Quando le parti abbiano raggiunto un accordo processuale sulla decisione d'appello, consacrato nella sentenza, tale negozio non può essere unilateralmente rimesso in discussione dalla parte che vi ha aderito, salvo il caso di illegalità della pena concordata.
  • La doglianza relativa alla mancata verifica di cause di proscioglimento, nullità assolute o inutilizzabilità della prova è incompatibile con la rinuncia ai motivi di appello che abbia definito il perimetro devolutivo del giudizio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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