Cassazione Civile, Ordinanza n. 14996/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
La società importatrice aveva versato in dogana il dazio in misura ordinaria per merci che assumeva rientrassero nel regime preferenziale, producendo successivamente il certificato di origine preferenziale Form A rilasciato dal fornitore dopo la spedizione. Aveva quindi chiesto la revisione della dichiarazione di importazione e il rimborso del maggior dazio pagato. L’amministrazione aveva negato il rimborso; i giudici di primo grado avevano accolto i ricorsi della società, mentre la CTR aveva riformato le decisioni ritenendo che, in mancanza del certificato al momento della dichiarazione, l’unica via fosse la dichiarazione incompleta con garanzia. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; 2) omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione della disciplina unionale e nazionale doganale, sostenendo che la dichiarazione incompleta è una facoltà e non un obbligo, e che il certificato di origine preferenziale può essere prodotto anche successivamente, consentendo la revisione ex art. 78 CDC; 4) violazione dell’art. 78 CDC e dell’art. 11 d.lgs. 374/1990; 5) violazione delle regole sul circuito doganale di controllo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione delle sentenze di merito, seppur sintetica, consentisse di comprendere l’oggetto della controversia e la ratio decidendi. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, nel regime dei dazi preferenziali, la presentazione del certificato di origine non è condizione preliminare necessaria se il documento viene prodotto successivamente, finché sussistono le condizioni di legge, e che la procedura di dichiarazione incompleta ex art. 76 CDC costituisce una facoltà del dichiarante, non l’unica via per ottenere il beneficio. L’accoglimento del terzo motivo ha determinato l’assorbimento degli altri motivi. La Corte ha cassato le sentenze impugnate e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi originari della società contro i dinieghi di rimborso. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la sentenza sia del tutto priva della esposizione dei motivi o presenti argomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere la ratio decidendi, al di sotto del minimo costituzionale.
art. 36, nn. 2), 3) e 4), d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie, ma la censura è stata respinta perché la motivazione, benché concisa, era comprensibile.
art. 76, par. 1, lett. a), Reg. CEE n. 2913/1992
La dichiarazione incompleta è una facoltà del dichiarante e non un obbligo che escluda la successiva revisione della dichiarazione doganale.
art. 253, Reg. CEE n. 2454/1993
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della disciplina della dichiarazione incompleta e dei trattamenti preferenziali.
art. 166, Reg. UE n. 952/2013
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina unionale successiva in tema di dichiarazione incompleta.
art. 145, Reg. UE n. 2446/2015
Richiamato dalla ricorrente quale normativa attuativa in materia doganale.
artt. 223 e 224, Reg. UE n. 2447/2015
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina doganale applicabile.
art. 20, C.D.C.
In caso di misure tariffarie preferenziali, la domanda di applicazione del regime di favore può essere introdotta a posteriori finché sussistono le condizioni richieste.
art. 256, DAC
Per talune ipotesi di contingenti tariffari, il documento necessario per il dazio ridotto o nullo deve essere presentato prima della reintroduzione dei dazi normali.
art. 21, CDC
Richiamato dalla Corte per distinguere il certificato di autenticità dal certificato di origine.
art. 236, C.D.C.
I dazi prelevati prima della successiva presentazione del certificato di origine non possono essere considerati legittimamente dovuti, se il certificato è idoneo a fondare il trattamento preferenziale.
art. 78, CDC
Se la revisione della dichiarazione o i controlli successivi rivelano elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale deve adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione; la procedura è esperibile anche per incompletezze concernenti gli elementi posti a base della dichiarazione.
Richiamato nel quarto motivo in tema di revisione dell’accertamento doganale.
Massime di principio
- Nel regime dei dazi preferenziali, il certificato di origine non deve necessariamente essere esibito al momento dell’importazione, potendo essere prodotto anche successivamente, purché permangano le condizioni previste dalla normativa per il beneficio.
- La procedura di dichiarazione incompleta costituisce una facoltà dell’importatore e non l’unico rimedio per ottenere il trattamento preferenziale o il rimborso del maggior dazio versato.
- La revisione della dichiarazione doganale ex art. 78 CDC è esperibile quando emerga un’incompletezza degli elementi posti a base della dichiarazione, anche se l’incompletezza riguarda il certificato necessario a provare l’origine preferenziale della merce.
- La motivazione della sentenza è solo apparentemente viziata quando, pur sintetica, consente di individuare l’oggetto della controversia e la ratio decidendi senza ricorrere a congetture integrative.
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