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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01111/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di violazione di sigilli o rimozione di sigilli, contestando un solo motivo: la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Secondo la difesa, la notifica sarebbe stata eseguita presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto dall'imputato con atto depositato nel processo, con conseguente lesione del diritto di difesa e invalidità della vocatio in iudicium.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui la notifica del decreto di citazione per l'appello eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato integra, di regola, una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui all'art. 182 c.p.p.; solo se l'irregolarità sia concretamente inidonea a consentire la conoscenza effettiva dell'atto si configura una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 c.p.p. Nel caso concreto, la notificazione era avvenuta presso lo studio del difensore fiduciario e non risultava alcuna concreta menomazione del diritto di difesa; inoltre, la difesa non aveva indicato specificamente in che modo la notifica fosse stata inidonea a garantire la conoscenza dell'atto. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 349 c.p.

    norma incriminatrice in base alla quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; il testo non consente di specificare oltre la fattispecie concreta.

  • art. 182 c.p.p.

    la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante da notifica eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato deve essere dedotta entro i termini decadenziali previsti dalla norma.

  • art. 179 c.p.p.

    solo quando la notifica irregolare sia concretamente inidonea a consentire la conoscenza effettiva dell'atto si configura una nullità assoluta per omessa notificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita in un luogo diverso dal domicilio validamente eletto o dichiarato non determina automaticamente nullità assoluta, ma una nullità di ordine generale a regime intermedio soggetta alle preclusioni di cui all'art. 182 c.p.p.
  • Per trasformare l'irregolarità della notifica in nullità assoluta occorre dimostrare, in concreto, che l'atto non sia stato idoneo a consentire la effettiva conoscenza da parte del destinatario e, quindi, che vi sia stata reale compromissione del diritto di difesa.
  • Chi deduce la nullità della notificazione deve allegare specificamente le ragioni della concreta inidoneità dell'atto a raggiungere lo scopo; una censura meramente formale o assertiva è manifestamente infondata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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