Cassazione Penale, Sentenza n. 31012/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto Piromalli, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis, aveva chiesto di iscriversi all'Università di Messina, dove aveva già sostenuto dieci esami. Era stato invece autorizzato ad iscriversi all'Università di Parma, che avrebbe convalidato solo sei dei dieci esami. Il reclamo era diretto a ottenere l'iscrizione presso l'ateneo di Messina. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha ritenuto applicabile la circolare D.A.P. del 2/10/2017 (punto 34) che prescrive l'iscrizione a istituti prossimi al luogo di detenzione per ragioni di sicurezza, pur prevedendo la possibilità di sostenere esami a distanza in caso di trasferimento o impossibilità di spostamento.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso in cassazione. Ha ritenuto che il diritto allo studio, sancito dall'art. 15 O.P. e dalle norme regolamentari, non sia stato negato: l'Amministrazione penitenziaria ha legittimamente esercitato un potere regolamentare per armonizzare le restrizioni del regime 41-bis con il diritto allo studio, imponendo l'iscrizione presso istituti prossimi al luogo di detenzione per esigenze di sicurezza e prevedendo, se necessario, lo svolgimento degli esami tramite collegamenti a distanza. Risulta inoltre che il Piromalli sia attualmente iscritto all'Università di Parma. Il ricorso è quindi dichiarato infondato e respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 15 Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354)
Individua il diritto allo studio come cardine del trattamento del detenuto; la Corte riconosce il diritto ma ammette che la sua attuazione può essere adattata alle esigenze di sicurezza del regime speciale ex art. 41-bis.
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
Regime detentivo differenziato ispirato a finalità di pubblica sicurezza; le restrizioni connesse possono giustificare misure organizzative che limitano gli spostamenti e impongono soluzioni locali o a distanza per lo svolgimento delle attività di studio.
Disposizioni regolamentari dirette ad agevolare il percorso di studio del detenuto; richiamato a sostegno dell'idea che l'ordinamento prevede misure per facilitare l'istruzione, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza.
Circolare D.A.P. n. 3676/2126 del 2/10/2017 (punto 34, art. 34)
Stabilisce che le iscrizioni a corsi scolastici o universitari devono avvenire in un istituto prossimo al luogo di detenzione e prevede la possibilità che gli esami si svolgano tramite collegamenti a distanza in caso di trasferimento o impossibilità di spostamento. La Corte riconosce alla circolare una funzione regolamentare legittima per armonizzare il diritto allo studio con le esigenze del regime 41-bis.
Costituzione (artt. 3, 33, 34, 117)
Diritti e principi invocati dal ricorrente (eguaglianza, diritto all'istruzione, tutela del diritto allo studio, competenze legislative). La Corte ritiene che le misure organizzative adottate siano compatibili con tali principi alla luce delle esigenze di sicurezza del regime speciale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 3, 8, 14) e Protocollo addizionale (art. 2)
Diritti invocati dal ricorrente (divieto di trattamenti inumani e degradanti, diritto alla vita privata e familiare, divieto di discriminazione, e garanzie procedurali). La Corte non ha ritenuto che le misure organizzative contestate configurino violazioni di tali norme nel caso concreto.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il diritto allo studio del detenuto è riconosciuto, ma la sua attuazione può essere modulata dall'Amministrazione penitenziaria per ragioni di sicurezza connesse a regimi speciali (es. art. 41-bis).
- Circolari amministrative che disciplinano modalità organizzative (per esempio l'obbligo di iscrizione in istituti prossimi al luogo di detenzione e l'uso di strumenti telematici per gli esami) possono essere ritenute legittime se non incidono in modo sproporzionato sul nucleo essenziale del diritto e se perseguono obiettivi di sicurezza proporzionati.
- In presenza di restrizioni per motivi di pubblica sicurezza, i tribunali valutano la compatibilità delle misure con i diritti costituzionali ed europei tenendo conto della proporzionalità e delle misure mitigative (p.es. esami a distanza).
- Per contestare efficacemente una disposizione amministrativa che limita l'esercizio del diritto allo studio, il detenuto deve dimostrare che la misura è irragionevole o che, nell'effetto pratico, impedisce l'effettivo accesso all'istruzione (ad es. impossibilità reale di sostenere esami a distanza o di essere iscritti presso un istituto vicino).
- Questioni di convalida degli esami tra atenei e la scelta dell'ateneo di iscrizione possono essere in primo luogo di competenza universitaria; la soluzione pratica può essere la conciliazione tra esigenze di diritto allo studio e prescrizioni organizzative dell'Amministrazione penitenziaria, privilegiando soluzioni a distanza quando gli spostamenti sono vietati o limitati.
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