Cassazione Civile, Ordinanza n. 35888/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente dell'ente previdenziale aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto a trattenere o comunque a non restituire le somme percepite per l'attività di stima degli immobili svolta tra il luglio 2011 e l'agosto 2013 nell'ambito delle pratiche di mutuo edilizio, attività che egli considerava ulteriore rispetto alle mansioni ordinarie. La Corte d'appello aveva ritenuto che, nel regime precedente alla modifica del rapporto ex INPDAP, tale attività fosse estranea alle mansioni del tecnico-dipendente e quindi remunerabile, escludendo che si trattasse di erogazione sine titulo. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del Regolamento INPDAP n. 166/2010, dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e della l. n. 662/1996, sostenendo che l'attività di concessione dei mutui edilizi avesse carattere istituzionale e quindi non fosse soggetta alla disciplina delle attività extraistituzionali; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 45 e 53 d.lgs. n. 165/2001, assumendo che ai dipendenti pubblici non siano riconoscibili attribuzioni patrimoniali al di fuori del trattamento economico contrattuale, salvo l'eccezione prevista dall'art. 53. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando un precedente conforme, e ha affermato che l'attività di redazione delle perizie tecniche estimative per la concessione di mutui edilizi era correttamente ricompresa tra i compiti d'ufficio del personale dipendente; ne consegue l'esclusione della remunerabilità di tali incarichi ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 e l'inapplicabilità dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, cassando la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviando la causa alla medesima Corte in diversa composizione, perché si uniformi al principio per cui le perizie tecniche estimative per mutui edilizi rientrano nei compiti istituzionali del dipendente e non danno luogo a compensi ulteriori ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001. Il rinvio riguarda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, Regolamento INPDAP n. 166/2010
La Corte lo considera nel senso che l'attività di redazione delle perizie tecniche estimative per la concessione di mutui edilizi rientrava già nel regime regolamentare tra i compiti istituzionali del personale dipendente.
È richiamata dal ricorrente per sostenere il carattere istituzionale dell'attività e l'inapplicabilità della disciplina sulle attività extraistituzionali; la Corte accoglie tale impostazione in combinazione con il regolamento e con il d.lgs. n. 165/2001.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione di legge censurabile in cassazione.
art. 6 CEDU
Richiamato unitamente all'art. 111 Cost. quale parametro evocato dal ricorrente per censurare la decisione di merito.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La Corte esclude che l'affidamento degli incarichi di perizia nel caso concreto integri un'ipotesi di attività extraistituzionale remunerabile; pertanto la norma non si applica.
È la disposizione decisiva: la Corte afferma che, essendo l'attività di perizia compresa nei compiti d'ufficio, ne è esclusa la remunerabilità con compensi ulteriori rispetto al trattamento economico previsto.
La Corte ribadisce che non ricorre, nella specie, l'eccezione che consentirebbe attribuzioni patrimoniali ulteriori ai dipendenti pubblici per incarichi extraistituzionali.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, i compensi ulteriori sono esclusi quando l'attività svolta dal dipendente sia ricompresa nei compiti d'ufficio o istituzionali già rientranti nelle mansioni affidate.
- L'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 opera solo per incarichi effettivamente extraistituzionali: se la prestazione è già dovuta in base all'assetto organizzativo e regolamentare dell'ente, non vi è titolo per una remunerazione aggiuntiva.
- Per stabilire se un incarico sia remunerabile a parte occorre verificare la natura istituzionale dell'attività secondo la disciplina regolamentare e di settore applicabile, non solo la denominazione formale dell'incarico.
- Quando l'attività è qualificata come compito d'ufficio del dipendente, eventuali somme già corrisposte possono essere soggette a recupero perché prive di valido titolo.
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