Cassazione Penale, Sentenza n. 19956/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi gli appellanti impugnano la conferma della condanna per i reati di furto aggravato (artt. 110, 624, 625 n.2 e 7 c.p.). Ktira deduceva nullita per mancato rinvio per legittimo impedimento (era stato concesso l'arresto domiciliare e la relativa ordinanza era depositata), lamentando violazione dei diritti difensivi. Zrag deduceva violazione di legge in relazione all'art. 62 n.6 c.p., sostenendo che la merce era stata restituita integra e che la somma di euro 150,00 poteva costituire risarcimento soddisfacente; chiedeva inoltre rinvio per poter far valere l'improcedibilita del reato per mancanza di querela alla luce della riforma (d.lgs. 150/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Ktira: la Corte d'appello avrebbe dovuto rinviare l'udienza per legittimo impedimento dell'imputato (era depositata ordinanza di concessione degli arresti domiciliari), la violazione ha determinato nullita assoluta; la sentenza impugnata e relativa condanna nei confronti di Ktira vengono annullate con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio. Il ricorso di Zrag e' dichiarato inammissibile per tardiva proposizione (termine utile scaduto: motivazione depositata entro 90 giorni dall'atto di riserva; il ricorso depositato il 19/04/2023 risulta tardivo rispetto al termine del 14/04/2023). Per l'inammissibilita del ricorso di Zrag non si e' invece esaminata la questione sostanziale dell'improcedibilita per mancanza di querela; alla ricorrente Zrag vengono addebitate le spese processuali e condannata al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 n.2 e 7 cod. pen.
Norme sostanziali relative al concorso di persone e al reato di furto aggravato che costituiscono l'oggetto della condanna impugnata
Invocato dalla difesa di Zrag come circostanza attenuante rilevante in relazione alla restituzione della cosa e al piccolo ammontare del danno; la questione pero' non e' stata esaminata perche' il ricorso e' stato ritenuto inammissibile per tardivita
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati per dedurre violazione di legge
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione richiamati nella esposizione dei motivi da parte degli appellanti
art. 420-ter, comma 1; artt. 178 lett. c), 179 cod. proc. pen.
Norme sul legittimo impedimento dell'imputato e sugli effetti; utilizzate per ritenere che la presenza dell'ordinanza di concessione degli arresti domiciliari imponeva il rinvio dell'udienza e che la mancata concessione del rinvio e' causa di nullita
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 e Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006 (giurisprudenza citata)
Precedenti della Corte che qualificano come legittimo impedimento la situazione dell'imputato sottoposto a misura domiciliare e stabiliscono l'obbligo di rinvio per tutelare i diritti della difesa
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la sostituzione del difensore in udienza; la presenza del sostituto difensore e' stata ritenuta sufficiente a non richiedere la comunicazione del dispositivo ai sensi dell'art. 23-bis legge 176/2020
art. 23-bis, comma 3, legge 176 del 2020
Norma in materia di comunicazione del dispositivo: applicazione esclusa nel caso in cui la trattazione e' orale e il difensore e' presente per mezzo di sostituto
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; tale termine e' stato utilizzato per calcolare il termine di impugnazione e rilevare la tardivita del ricorso di Zrag
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma che ha modificato la procedibilita di alcuni reati introducendo la causa di improcedibilita per mancanza di querela; la Corte tuttavia ha ritenuto che tale improcedibilita, nei giudizi gia pendenti in Cassazione, non prevalga sull'inammissibilita del ricorso
Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 (Colombo Miaomi)
Precedente della Corte secondo cui l'improcedibilita per mancanza di querela non incide sul giudicato sostanziale nei ricorsi per Cassazione pendenti e non puo' sanare l'inammissibilita del ricorso
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilita del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata nei confronti di Zrag per 3.000 euro
Massime di principio
- Se al momento dell'udienza di trattazione viene depositata una ordinanza che prova che all'imputato e' stato concesso un provvedimento (es. arresti domiciliari), si configura legittimo impedimento e il giudice deve rinviare; la mancata concessione del rinvio puo' determinare nullita assoluta e annullamento con rinvio
- La tardiva proposizione del ricorso per cassazione e' causa di inammissibilita anche se successivamente intervenute modifiche normative rendono il reato improcedibile per mancanza di querela: l'improcedibilita non prevale sul difetto formale di ammissibilita del ricorso nei giudizi di legittimita pendenti
- La riserva di motivazione e il termine di 90 giorni ex art. 544 c.p.p. sono rilevanti per calcolare il termine utile per proporre il ricorso; chi impugna deve controllare attentamente il decorso dei termini
- La presenza del difensore in udienza tramite sostituto (art. 97 c.p.p.) puo' rendere superflua la comunicazione del dispositivo ex art. 23-bis legge 176/2020; quindi la mancata comunicazione non sempre prolunga i termini di impugnazione
- In caso di inammissibilita del ricorso, il ricorrente puo' essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende; comunque, questioni nuove di merito non saranno esaminate se il ricorso e' dichiarato inammissibile
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