Cassazione Penale, Sentenza n. 29532/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per rapina impropria aggravata (capo A), furto aggravato (capo B) e ricettazione (capo C). Le censure principali riguardavano: 1) la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché furto e violenza privata o come tentata e non consumata; 2) la ritenuta responsabilità per ricettazione, contestata in considerazione di ammessioni difensive parziali; 3) la presunta nullità per mancata/notifica irregolare del decreto di citazione per appello (notifica effettuata a mezzo posta risultata infruttuosa e poi consegna al difensore ai sensi dellart.161, comma 4 c.p.p.); 4) contestazioni probatorie circa la partecipazione di ciascun imputato e la rilevanza di elementi oggettivi come il ritrovamento di documenti nel veicolo; 5) la mancata concessione dellattenuante di cui allart.62, primo comma, n.4 cod.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e li ha respinti. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reato come rapina impropria consumata: la corte di merito ha valutato attendibile il racconto del vigilante e la certificazione medica, nonché l'intenzione degli imputati di darsi alla fuga e laggressione come consequenziale alla sottrazione. Sul punto della consumazione, la Corte ha confermato che era sufficiente la sottrazione e il possesso anche temporaneo dei beni dopo il superamento delle casse. Quanto alla ricettazione, la Corte ha condiviso che le imputate avevano ammesso il furto relativo al capo B ma non lorigine illecita della merce trovata nellauto, giustificando la condanna per ricettazione; per il ricorrente Carlos la presenza di un documento personale nel veicolo è stata ritenuta elemento idoneo a collegarlo alla merce illecita. Sulla notificazione, la Corte ha ritenuto legittima la consegna dellatto al difensore ai sensi dellart.161, comma 4 c.p.p. dopo l'accertamento dell'irreperibilità da parte dell'addetto postale, conformandosi a consolidata giurisprudenza. Infine l'attenuante per speciale tenuità del danno è stata esclusa perché il reato è plurioffensivo e la lesione alla persona offesa non era di speciale tenuità; decisione esente da vizi logico-giuridici. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
La Corte ha ritenuto legittima la notificazione al difensore quando laddetto al servizio postale attesta l'irreperibilita del destinatario nel domicilio dichiarato; la consegna al difensore è valida come notifica sostitutiva senza ulteriori adempimenti.
art. 170 cod. proc. pen., comma 3
Lart.170 comma 3 viene interpretato come applicabile principalmente alla prima notificazione allimputato non detenuto; la Corte ha escluso che la restituzione del plico per irreperibilita imponga sempre di procedere ai mezzi ordinari prima di consegnare al difensore.
Richiamata come quadro normativo sulle notificazioni e sui casi di impossibilita di notificare allindirizzo dichiarato; la Corte ha sottolineato che, in caso di temporanea irreperibilita attestata, non si impongono ulteriori adempimenti diversi dalla consegna al difensore.
Norma richiamata nel contesto delle notificazioni e degli obblighi di comunicazione del mutamento di domicilio; la Corte ha precisato che eccezioni si applicano solo se limputato ha avuto cause di forza maggiore o caso fortuito che gli hanno impedito di comunicare il cambiamento.
art. 62 cod. pen., primo comma, n. 4
La Corte ha ricordato i limiti dellattenuante per speciale tenuità del danno, applicabile solo quando anche la lesione alla persona offesa sia di speciale tenuità; nel caso di violenza con postumi documentati l'attenuante non è applicabile.
Massime di principio
- La rapina impropria si configura quando la violenza o la minaccia seguono o accompagnano la sottrazione e sono dirette a garantire la fuga o il possesso, anche se il possesso autonomo del bene è stato solo temporaneo o controllato dal personale di vigilanza.
- La consumazione della rapina impropria non richiede che lagente abbia acquisito una definitiva e autonoma disponibilità del bene; basta la sottrazione e un possesso anche momentaneo dopo il superamento delle casse.
- La notificazione per irreperibilita del destinatario accertata dalladdetto postale può legittimare la consegna dellatto al difensore ai sensi dellart.161 c.p.p., salvo casi in cui limputato abbia provato che per caso fortuito o forza maggiore non ha potuto comunicare il cambiamento di domicilio.
- Per la configurazione della ricettazione occorre che non risulti provato che la merce provenga dallautore materiale del furto; la presenza di elementi oggettivi collegabili al soggetto (es. documenti nel veicolo) può integrare lacquisizione di responsabilita quando compatibile con il quadro probatorio.
- Lattenuante per speciale tenuità del danno non è normalmente applicabile ai reati plurioffensivi come la rapina che implicano lesione anche della liberta e dellintegrita della persona; la valutazione e riservata al giudice di merito e difficilmente censurabile in cassazione se ben motivata.
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