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Ordinanza

Ordinanza n. 1556/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Settima, n. -OMISSIS- del 2025.

Giustizia amministrativa202600180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di revoca o modifica dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 284 del 23 gennaio 2026 e domande relative alla sua corretta esecuzione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio d’appello avverso una sentenza del TAR Campania, la signora ha chiesto la revoca o modifica dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 284 del 23 gennaio 2026, nonché il riesame delle modalità di esecuzione della medesima ordinanza. Quest’ultima aveva sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado che aveva annullato l’efficacia dell’autorizzazione, eventualmente rilasciata o formatasi per silentium, prevista dagli artt. 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una nuova stazione radio base. La richiedente ha contestato il provvedimento del responsabile SUAP del Comune di Marano di Napoli n. 4069 del 30 gennaio 2026, con cui era stata annullata l’ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dell’utilizzo dell’infrastruttura e di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, ritenendolo violativo o elusivo dell’ordinanza cautelare. L’istanza di revoca o modifica è stata ritenuta sostanzialmente analoga a una precedente domanda già dichiarata inammissibile dalla Sezione con ordinanza n. 1135 del 27 marzo 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza cautelare n. 284 del 2026, non essendo presenti i presupposti richiesti dall’art. 58 c.p.a.; ha inoltre respinto le domande concernenti la corretta modalità esecutiva dell’ordinanza. In particolare, ha ritenuto che il provvedimento SUAP n. 4069 del 30 gennaio 2026 non fosse né violativo né elusivo della misura cautelare, poiché l’ordinanza n. 284 aveva sospeso l’esecutività della sentenza del TAR e, per effetto di tale sospensione, l’autorizzazione per la stazione radio base doveva considerarsi allo stato vigente. È stato altresì escluso il periculum in mora, in ragione della fissazione dell’udienza pubblica di merito al 15 maggio 2026. La signora è stata condannata al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori, in favore, in parti uguali, del Comune e delle due parti private costituite; le spese sono state compensate nei confronti delle amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla fase cautelare d’appello, senza una specifica interpretazione nel provvedimento.

  • art. 58 c.p.a.

    La revoca o modifica della misura cautelare presuppone circostanze idonee a giustificarne il riesame; in loro assenza, l’istanza è inammissibile.

  • artt. 43, 44, 45 e 49 d.lgs. n. 259/2003

    Le disposizioni sono richiamate in relazione all’autorizzazione, eventualmente rilasciata o formatasi per silentium, per l’installazione della stazione radio base; tale autorizzazione è stata ritenuta vigente per effetto della sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • L’istanza di revoca o modifica di una misura cautelare è inammissibile quando non ricorrono i presupposti specifici previsti dall’art. 58 c.p.a., anche se ripropone una domanda sostanzialmente analoga già esaminata dalla stessa Sezione.
  • La sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado che abbia annullato l’efficacia di un titolo autorizzatorio comporta, nelle more del giudizio, la persistente vigenza del titolo, salvo che la misura cautelare disponga diversamente.
  • Non è violativa né elusiva di un’ordinanza cautelare la successiva attività amministrativa che si limiti a dare esecuzione agli effetti propri della sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, senza contraddire il contenuto della misura cautelare.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica per la trattazione del merito può escludere il periculum in mora necessario per ottenere ulteriori misure cautelari o il riesame di quelle già adottate.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareGiudizio di ottemperanzaTelecomunicazioni e impianti radio
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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