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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28551/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fanci era stato condannato per concorso in tre delitti di truffa aggravata (artt. 110, 640, 61 n.5 c.p.) per aver inserito annunci di vendita online di beni di cui non disponeva, ottenendo pagamenti accreditati su una carta Postepay a lui intestata. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) nullità per violazione del diritto di difesa perché il processo è proseguito nell'udienza del 5/10/2021 nonostante l'imputato fosse detenuto per altra causa (legittimo impedimento) e non fosse stata disposta alcuna ordinanza; 2) insufficienza e illogicità della prova circa la responsabilità penale (assenza di perquisizioni, contatti e mezzi informatici non riconducibili a Fanci, testimonianze incerte, carta Postepay prestata a terza); 3) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (reati di modesta gravità); 4) errata valutazione nella dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (legittimo impedimento) e assorbente gli altri. Ha constatato che il difensore comunicò in udienza lo stato di detenzione sopravvenuto dell'imputato e che il Tribunale proseguì l'istruttoria senza adottare alcuna ordinanza. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la detenzione per altra causa, comunicata in udienza, integra legittimo impedimento e impedisce la celebrazione in contumacia. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva fatto riferimento all'art. 604, co. 5-bis c.p.p. applicandolo retroattivamente, mentre tale norma è stata introdotta dal d.lgs. n.150/2022 successivamente ai fatti e non poteva trovare applicazione. Di conseguenza le sentenze di primo grado e di appello sono affette da nullità per violazione del diritto di difesa: la Cassazione ha annullato senza rinvio le sentenze impugnate e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per il prosieguo, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato: Fanci è stato imputato in concorso con altri soggetti non identificati.

  • art. 640 c.p.

    Norma sostanziale sulla truffa aggravata, oggetto dell'accusa principale per le condotte di vendita fraudolenta online.

  • art. 61 n.5 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata in relazione alle modalità delle truffe contestate.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; i giudici di merito hanno escluso la sua applicazione, ma sulla questione la Cassazione non ha deciso nel merito avendo ritenuto risolutivo il motivo procedurale.

  • art. 133 c.p.

    Norma sulla determinazione della pena: la difesa ha contestato la dosimetria ritenuta eccessiva rispetto al valore dei fatti, questione non esaminata in dettaglio dalla Cassazione, poi assorbita dal vizio procedurale.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma richiamata nella discussione sulla presenza/assenza dell'imputato; la decisione ricorda che la detenzione per altra causa comunicata in udienza integra legittimo impedimento ai sensi della giurisprudenza consolidata.

  • art. 604 c.p.p.

    «Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata»

    La Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha applicato questa disposizione, ma la norma era stata introdotta dopo i fatti e non poteva essere applicata retroattivamente al caso concreto; inoltre la disposizione riguarda il caso di giudizio celebrato in assenza, non l'ipotesi di assenza per legittimo impedimento.

  • d.lgs. n.150/2022 (art.34) e art.89 d.lgs. n.150/2022

    Il d.lgs. n.150/2022 ha introdotto l'art. 604, co.5-bis; la Corte evidenzia il principio di irretroattività e la norma transitoria (art.89) che limita l'applicazione ai processi pendenti in certe condizioni, per cui la Corte d'appello non poteva applicarla al caso in esame.

  • art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto). I motivi alternativi presentati dal ricorrente sono stati elencati ma sono stati assorbiti dalla decisione sul vizio procedurale.

Massime di principio

  • La detenzione dell'imputato per altra causa, comunicata in udienza, costituisce legittimo impedimento e normalmente impedisce la celebrazione del processo in sua assenza: il giudice deve disporre la rinuncia o la traduzione; procedere oltre può determinare nullità per violazione del diritto di difesa.
  • Le norme processuali introdotte successivamente ai fatti non possono essere applicate retroattivamente se ciò contrasta con le disposizioni transitorie; va sempre verificata la data di entrata in vigore della norma e le clausole transitorie.
  • Quando la nullità attiene al diritto fondamentale alla presenza dell'imputato/difesa, la Cassazione può annullare le sentenze anche senza rinvio se sussistono i presupposti; può comunque disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo quando i reati non sono prescritti.
  • Se il vizio procedurale è decisivo e assorbente, i profili di merito (valutazione delle prove, applicazione di attenuanti o causa di non punibilità, quantificazione della pena) possono rimanere inesaminati fino al nuovo esame in sede di merito.
  • In ipotesi di contestazioni relative alla titolarità di strumenti informatici o carte e alla effettiva materialità delle condotte (es. prestito di carte/identità), è necessaria una approfondita istruttoria (perquisizioni, accertamenti informatici, tracciatura dei pagamenti) per responsabilizzare oltre ogni ragionevole dubbio.

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