Cassazione Penale, Ordinanza n. 26134/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto condannato in primo grado e poi in appello per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione del Tribunale. Nel ricorso ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza stessa dei delitti di bancarotta: ha contestato l'esistenza della società ai fini della configurabilità del reato, la fallibilità della società e il dolo in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale. Con il secondo motivo ha lamentato l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e in parte non consentito in sede di legittimità, perché reiterativo di censure già esaminate dai giudici di merito e contrastante con il dato normativo e la giurisprudenza consolidata: ai fini della bancarotta rileva l'esistenza di una realtà societaria sul cui patrimonio i creditori fanno affidamento, non lo scopo o l'operatività della società; inoltre il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità. È stato ritenuto infondato anche il profilo sul dolo della bancarotta documentale, già adeguatamente motivato in appello. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito e manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito ed erano state motivate in modo congruo; inoltre l'appello sul punto era generico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267
La disciplina dei reati di bancarotta è richiamata per affermare che il giudice penale del processo per bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto ai presupposti dell'insolvenza e della fallibilità.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena e la valutazione del trattamento sanzionatorio devono essere compiute in aderenza ai criteri di gravità del reato e personalità del colpevole.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della bancarotta fraudolenta, è sufficiente l'esistenza di una realtà societaria cui sia riconducibile il patrimonio sul quale i creditori fanno affidamento; non assume rilievo decisivo lo scopo concreto della costituzione della società né la sua effettiva operatività.
- Nel giudizio per reati di bancarotta il giudice penale non può riesaminare i presupposti oggettivi e soggettivi della dichiarazione di fallimento, essendo tale accertamento vincolante nei limiti della sua efficacia.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già vagliate in modo congruo dai giudici di merito è inammissibile o comunque manifestamente infondato in sede di legittimità.
- La censura sul dolo della bancarotta documentale è infondata quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione specifica e coerente sull'elemento soggettivo.
- La determinazione della pena base, degli aumenti e delle diminuzioni, nonché il diniego delle attenuanti generiche, appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per mancanza assoluta o manifesta illogicità della motivazione.
Come è indicizzato
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