Cassazione Penale, Sentenza n. 41853/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma (sezione per il riesame) che, riformando il provvedimento del G.I.P., ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile sito in Roma, via Di Donna Olimpia n.30. Lamenta: (1) che il bene era oggetto di "domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica" presentata il 26/02/2021 ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 27/02/2020 n.1 e che, in pendenza di tale domanda, non poteva essere disposto il sequestro; (2) violazione delle norme del d.p.r. n.1035/1972 (art.18 e art.11, comma 12) con riguardo alla diffida al rilascio dell'immobile, mai comunicata secondo la ricorrente; (3) carenza del requisito del periculum in mora e difetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità della misura cautelare reale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di un interesse concreto e attuale della ricorrente alla restituzione del bene sottoposto a sequestro. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui chi non è titolare del bene o non vanta una detenzione qualificata deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che collegano la sua posizione alla cosa sequestrata; non essendo tale relazione dimostrata (e trattandosi di alloggio la cui assegnazione compete all'ente pubblico), la restituzione non può essere disposta in favore della ricorrente. Restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
I reati evocati sono la base del provvedimento di sequestro preventivo dell'immobile; la Corte non entra nel merito della sussistenza dei reati, ma li indica come il titolo di contestazione che ha dato origine al sequestro
Legge regionale 27 febbraio 2020 n. 1
art. 22 commi 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147
La ricorrente invoca la domanda di assegnazione in regolarizzazione presentata ai sensi di tali disposizioni per impedire il sequestro. La Corte rileva però che la procedura di assegnazione compete all'ente pubblico e non attribuisce alla semplice istanza dell'interessata una relazione giuridica di detenzione o possesso idonea a fondare un interesse alla restituzione del bene
art. 18; art. 11 comma 12
La ricorrente deduce violazioni con riferimento alla diffida al rilascio. La Corte, però, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse e non valuta nel merito le questioni di comunicazione della diffida; implicitamente richiede prova del collegamento formale fra atti amministrativi e relazione di detenzione posseduta dal ricorrente
art. 616 c.p.p.; art. 28 reg. esec. c.p.p.
Art. 616 c.p.p.: applicato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente. Art. 28 reg. esec.: la cancelleria è incaricata degli adempimenti di esecuzione relativi alla sentenza
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata per giustificare l'esclusione dell'ammenda solo in presenza di colpa manifesta nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ritiene invece che non sia provata tale colpa e commisera un importo equitativo (euro 3.000) a carico della ricorrente
Massime di principio
- Un soggetto non proprietario o privo di una detenzione qualificata del bene sequestrato ha interesse ad impugnare il sequestro solo se dimostra un rapporto giuridico idoneo a determinare la restituzione (posizione di possesso qualificato o diritto reale/di godimento riconosciuto).
- La mera presentazione di una domanda amministrativa di assegnazione di un alloggio pubblico non costituisce di per sé titolo idoneo a bloccare misure cautelari reali o a fondare l'interesse alla restituzione dell'immobile se non è accompagnata da un rapporto di detenzione o da un provvedimento amministrativo che attribuisca effettivamente la disponibilità del bene.
- Nelle impugnazioni avverso il sequestro preventivo è onere dell'impugnante indicare con precisione i fatti e le ragioni giuridiche che dimostrano l'interesse alla restituzione; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- Quando la questione riguarda la regolarità degli atti di rilascio o diffide amministrative, è necessario portare prova della comunicazione e dell'effettiva incidenza di tali atti sulla posizione di detenzione per influire sulla valutazione della legittimità del sequestro.
- Le censure sulla sussistenza del "periculum in mora" e sui principi di proporzionalità/necessità della misura cautelare richiedono valutazione nel merito solo se l'impugnante ha interesse procedurale: in assenza di interesse, tali questioni restano assorbite e non impediscono l'inammissibilità del ricorso.
- La proposizione di ricorsi infondati o privi dell'interesse richiesto può comportare condanne alle spese e, in casi ritenuti non manifestamente privi di colpa, anche sanzioni equitative in favore della cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41709/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41713/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41714/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41715/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41716/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41717/2024 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →