Cassazione Penale, Ordinanza n. 10160/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati i motivi che censuravano l'identificazione dell'imputata. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per concorso in furto aggravato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputata come autrice del fatto. In particolare, ha contestato la tenuta della prova identificativa, sostenendo che il riconoscimento fotografico compiuto in indagine non fosse sufficientemente corroborato in dibattimento. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che la giurisprudenza ammette, in tema di prove atipiche, che l'identificazione possa essere desunta dalla precedente individuazione fotografica confermata da dichiarazioni e da dati obiettivi che spiegano il mancato ricordo, quando non vi sia una ricognizione personale in dibattimento in termini di assoluta certezza.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato e confermato in sentenza
richiamato quale norma incriminatrice del furto
richiamato quale disposizione sulle aggravanti del furto
implicito nel richiamo alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di prova dell'identità dell'autore del reato, il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini può essere valorizzato anche se in dibattimento non segua una ricognizione personale in termini di assoluta certezza, purché vi siano elementi obiettivi che diano spiegazione del mancato ricordo e consentano una valutazione concordante della prova.
- La valutazione della prova atipica è corretta quando il giudice di merito la apprezza unitamente ai dati obiettivi del caso concreto e fornisce una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, è suscettibile di essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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