Cassazione Civile, Ordinanza n. 04346/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dal Comune per IMU relativa agli anni 2012-2014 nei confronti di una fondazione. La CTP di Brescia aveva rigettato il ricorso introduttivo; la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione. La fondazione proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, il primo dei quali suddiviso in due punti, avverso la sentenza della CTR. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dal Comune anche quanto alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione da parte del Comune controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e disponendo la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria della previsione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non estendibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio per rinuncia; la disposizione ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva oltre i casi tipici previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente comporta l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese se vi è accordo delle parti o comunque secondo le circostanze del caso.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione rigettata, inammissibile o improcedibile non si applica analogicamente alle ipotesi di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione eccezionale e in senso ampio sanzionatoria.
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