Cassazione Civile, Ordinanza n. 19233/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in via sommaria il proprio ex assistito chiedendo la condanna al pagamento del residuo compenso per l'attività professionale svolta in relazione a due ricorsi per cassazione e a un controricorso. Il tribunale aveva riconosciuto l'effettivo svolgimento dell'incarico, ma aveva liquidato il compenso applicando i parametri medi del d.m. n. 55 del 2014 sul presupposto che l'attività si fosse limitata allo studio e alla fase introduttiva, e soprattutto aveva attribuito ai giudizi un valore pari a quello dichiarato negli atti ai fini del contributo unificato (Euro 20.000 ciascuno), ritenendo infondate le parcelle che facevano invece riferimento a un valore più elevato. Il ricorrente ha censurato tale impostazione denunciando violazione dell'art. 2233 c.c. in relazione al d.m. n. 55 del 2014, sostenendo che la dichiarazione di valore resa per il contributo unificato è irrilevante ai fini della determinazione del valore della domanda, che deve invece essere stabilito secondo le norme del codice di procedura civile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la dichiarazione effettuata ai fini del contributo unificato non possa essere utilizzata per determinare il valore della causa ai fini della liquidazione del compenso professionale. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nuoro, in diversa composizione, affinché riesamini la questione alla luce del corretto criterio di determinazione del valore e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la determinazione del compenso professionale, che deve essere liquidato secondo i criteri legali e i parametri applicabili.
Usato dal tribunale per la liquidazione del compenso in base ai parametri medi; la Corte non ne discute il contenuto ma censura il presupposto di valore su cui era stata effettuata la liquidazione.
il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti
La Corte afferma che il valore va determinato secondo le norme processuali sulla domanda e non in base alla dichiarazione resa ai fini del contributo unificato.
È il rito sommario utilizzato per la domanda di pagamento del compenso professionale.
Massime di principio
- La dichiarazione di valore resa dalla parte o dal difensore ai fini del contributo unificato è irrilevante per la determinazione del valore della domanda o della causa in sede di liquidazione del compenso professionale.
- Il valore della controversia va individuato secondo le norme del codice di procedura civile sulla domanda, non sulla base di indicazioni destinate esclusivamente al controllo amministrativo della cancelleria.
- Quando la liquidazione del compenso professionale dipende dal valore della causa, il giudice deve verificare il valore effettivamente ricavabile dagli atti processuali e non può fondarsi su una mera dichiarazione fiscale o contributiva.
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