Cassazione Civile, Ordinanza n. 05412/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione المالية)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento IRPEF con cui l’ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito complessivo di un contribuente per gli anni d’imposta 2005 e 2006 ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, valorizzando elementi di capacità contributiva quali un immobile, tre autovetture in comproprietà e il nucleo familiare a carico. I ricorsi proposti in primo grado sono stati solo parzialmente accolti; in appello il contribuente ha visto respinto il gravame. In cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dei D.M. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, oltre a violazione dell’onere della prova, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché il redditometro fosse idoneo nel caso concreto e quali criteri avessero guidato la selezione dei soggetti sottoposti ad accertamento. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha però depositato formale rinuncia al ricorso per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; la rinuncia non risultava comunicata alla controparte nei modi richiesti dall’art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte non ha dichiarato l’estinzione del processo, perché la rinuncia non era stata formalmente comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo i requisiti dell’art. 390, ultimo comma, c.p.c.; tuttavia ha ritenuto che tale atto, provenendo dal ricorrente, manifestasse il definitivo venir meno dell’interesse alla decisione in assenza di ricorso incidentale della controparte. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di legittimità e senza applicazione del c.d. doppio contributo, poiché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa dell’accertamento sintetico del reddito fondato su elementi indicativi di capacità contributiva.
D.M. 10 settembre 1992
richiamato insieme al D.M. 19 novembre 1992 quale parametro regolamentare del redditometro.
D.M. 19 novembre 1992
richiamato insieme al D.M. 10 settembre 1992 quale parametro regolamentare del redditometro.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come norma di legittimità dedotta per la censura di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
la rinuncia al ricorso non produce estinzione se non è notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori per il visto.
art. 6 del d.l. n. 192 del 2016
menzionato come base della definizione agevolata dei carichi a cui il ricorrente ha aderito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non è stata notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati per il visto come richiesto dall’art. 390 c.p.c., non determina l’estinzione del processo.
- In presenza di rinuncia proveniente dal ricorrente e in assenza di ricorso incidentale della controparte, può ravvisarsi il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Quando la causa di inammissibilità del ricorso sopravviene per effetto della rinuncia del ricorrente motivata da adesione a definizione agevolata, possono essere compensate le spese di legittimità e non si applica il c.d. doppio contributo.
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