Cassazione Civile, Ordinanza n. 30062/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 per ottenere il pagamento del compenso di euro 1.256,42 per l'attività difensiva prestata in favore della controparte in un precedente procedimento di sfratto, definito con estinzione per transazione. Il Tribunale aveva però dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo competente il Giudice di pace sulla base degli artt. 10 e 7 c.p.c. Il professionista ha proposto regolamento di competenza deducendo che, nelle controversie per la liquidazione del compenso dell'avvocato, la competenza è funzionale e spetta all'ufficio giudiziario di merito davanti al quale l'attività professionale è stata svolta, senza applicazione del limite di valore. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Salerno e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno quale giudice funzionalmente competente a decidere sulla domanda di liquidazione del compenso professionale. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'art. 14, comma 2, del d.lgs. 150/2011, interpretato come previsione di competenza funzionale sganciata dal valore della causa.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011
"E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera"
stabilisce una competenza funzionale in favore dell'ufficio giudiziario di merito davanti al quale l'avvocato ha svolto la propria attività; tale competenza non è soggetta al limite di valore previsto dall'art. 7 c.p.c.
è il rito richiamato per l'azione di liquidazione del compenso nel caso esaminato; la domanda era proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
il limite di competenza per valore non opera nella controversia disciplinata dall'art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011.
richiamato dal giudice di merito per affermare l'incompetenza per valore, ma la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto.
Massime di principio
- Nelle controversie promosse dall'avvocato per la liquidazione del compenso relativo all'attività svolta in un determinato processo, la competenza appartiene all'ufficio giudiziario di merito che ha trattato quel processo.
- La competenza prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 150/2011 ha natura funzionale e prevale sui criteri ordinari di competenza per valore.
- Quando la legge attribuisce una competenza funzionale speciale, il giudice non può declinare la competenza applicando i criteri generali di valore previsti dal codice di procedura civile.
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