Cassazione Penale, Ordinanza n. 16870/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'11 dicembre 2024. La censura dedotta riguardava il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In fatto, l'imputato era stato trovato presso un esercizio pubblico in possesso di un coltello pieghevole con lama di 7 cm; come unica giustificazione aveva riferito di averlo appena ricevuto in regalo da un conoscente. La Corte di appello aveva inoltre valorizzato che, al momento del fatto, l'imputato era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo per ciò stesso non configurabile un fatto di lieve entità. La difesa, in cassazione, mirava sostanzialmente a una diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali già esaminati dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette a ottenere una rivalutazione del materiale fattuale, e che fossero inoltre riproduttive di censure già esaminate e disattese con motivazione corretta dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il possesso del coltello, valutato insieme alla condizione cautelare dell'imputato, non consentiva di qualificare il fatto come di lieve entità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia coerente e giuridicamente corretta.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze concrete, ivi compresa la condizione personale dell'imputato al momento del fatto.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella riproposizione di censure di merito già disattese, esso è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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