Cassazione Civile, Ordinanza n. 31475/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un soggetto che aveva intrattenuto per anni anche un rapporto sentimentale e di convivenza con la titolare di una pasticceria ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso dal 2005 al 2016, con inquadramento nel livello 3^/A del CCNL artigiani alimentare, pagamento di differenze retributive e TFR per oltre 205.000 euro e versamento dei contributi previdenziali. Sosteneva di aver lavorato con orari molto estesi, in un primo periodo presso un esercizio ad Alessandria e poi in un nuovo punto vendita, e richiamava anche una missiva della controparte del 4 agosto 2016 come riconoscimento del debito. La controparte negava che tale lettera valesse come confessione e sosteneva l'insussistenza della subordinazione. In appello il lavoratore aveva cercato di valorizzare anche il tema dell'associazione in partecipazione formalizzata per il periodo 2013-2016, deducendone l'invalidità per difetto dei presupposti di legge. La Corte d'appello ha però ritenuto che la domanda originaria fosse solo quella di accertare la subordinazione dell'intero rapporto dal 2005, non anche di far valere la nullità o conversione dell'associazione in partecipazione; ha inoltre ritenuto non provata la subordinazione e non decisivi gli indici addotti, valorizzando al contrario circostanze incompatibili con un rapporto subordinato. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per aver la Corte ritenuto non specificamente censurata la questione dell'associazione in partecipazione; violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per non aver rilevato che il contratto di associazione era stato allegato; omesso esame della questione giuridica della conversione del contratto ai sensi della L. n. 92/2012; violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e della L. n. 92/2012 per l'inammissibilità/rigetto del motivo di appello; omessa pronuncia sulla validità del contratto associativo; violazione degli artt. 2697, 2728, 2094 c.c. e della L. n. 92/2012 per avere posto a suo carico l'onere di provare la subordinazione nonostante la pretesa presunzione legale di subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza e perché non era stata censurata la ratio dell'interpretazione degli atti di causa; inammissibile anche il terzo motivo per la preclusione da doppia conforme e perché riguardava una questione giuridica, non un fatto storico decisivo. I motivi quarto e quinto sono stati rigettati perché conseguenza dell'inammissibilità dei precedenti e perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, escludendo di dover decidere sulla validità dell'associazione in partecipazione, non dedotta come oggetto della domanda. Il sesto motivo è stato respinto perché la pretesa presunzione legale di subordinazione ex L. n. 92/2012 costituiva un novum rispetto al thema decidendum, essendo la controversia stata correttamente circoscritta alla domanda di accertamento della subordinazione del rapporto dal 2005. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
norma di deduzione del vizio di violazione di legge invocata per i motivi 1, 4, 5 e 6
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
norma richiamata per la dedotta nullità processuale nel secondo motivo
art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
limita il vizio di legittimità all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una questione giuridica
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, richiamato per escludere la decisione su questioni estranee alla domanda
l'appello deve contenere specifiche censure avverso la ratio decidendi di primo grado
richiamato con l'art. 112 c.p.c. in relazione al principio dispositivo e al perimetro della domanda
richiamato nei motivi di ricorso, senza specifica autonoma portata decisoria nel provvedimento
le circostanze non contestate in modo tempestivo sono trattate come provate
richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione della prova
l'onere di provare la subordinazione è stato posto a carico di chi la allegava, perché la questione della presunzione legale non era ritualmente entrata nel giudizio
invocato per la presunzione legale di subordinazione, ritenuta però estranea al thema decidendum
definisce la subordinazione, la cui prova restava a carico dell'istante
i criteri ermeneutici contrattuali si applicano anche all'interpretazione degli atti processuali di parte
i canoni di interpretazione delle norme si applicano analogicamente all'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 348 ter, penult. co., c.p.c.
la doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto
in appello non sono ammissibili domande nuove
è richiamato come disciplina dell'associazione in partecipazione e della sua eventuale conversione/presunzione di subordinazione, ma la questione è stata ritenuta estranea alla domanda originaria
Massime di principio
- L'interpretazione degli atti processuali di parte va condotta secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c.; in cassazione non è sufficiente contestare in termini generici la lettura data dal giudice di merito, ma occorre censurare specificamente la violazione di tali canoni.
- L'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali segue, in via analogica, i criteri di cui agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c.; anche sotto questo profilo la censura deve investire il metodo interpretativo utilizzato dal giudice di merito.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di decidere su questioni non introdotte dalla domanda; se l'azione è costruita come accertamento della subordinazione di un intero rapporto, la validità di un diverso assetto negoziale sopravvenuto non entra nel thema decidendum se non espressamente dedotta.
- La domanda nuova in appello è inammissibile: non può essere introdotta per la prima volta la questione della nullità o conversione di un contratto se la domanda originaria era limitata all'accertamento di un diverso rapporto.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di una questione giuridica; inoltre, in presenza di doppia conforme, la censura è preclusa salvo specifica allegazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
- L'onere di provare la subordinazione resta a carico di chi la allega, quando la pretesa presunzione legale non sia stata ritualmente introdotta nel giudizio come oggetto della domanda.
- La mancata contestazione tempestiva di circostanze di fatto dedotte dalla controparte può comportarne la rilevanza probatoria ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con effetti sfavorevoli per la parte che non le contesta.
- Quando il complesso probatorio non dimostra gli indici tipici della subordinazione e anzi emergono elementi incompatibili con essa, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato deve essere respinta.
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