Cassazione Civile, Ordinanza n. 31473/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato a termine intercorrente tra una lavoratrice e un consorzio a totale partecipazione pubblica, instaurato e prorogato da settembre 2017 al 31/10/2018. La lavoratrice sosteneva di avere diritto di precedenza, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 81/2015, nelle successive assunzioni a tempo indeterminato indette dal consorzio con procedura selettiva del 20/09/2018, e deduceva inoltre di non aver percepito il c.d. salario di risultato durante il rapporto. Chiedeva quindi la condanna del consorzio ad assumerla a tempo indeterminato, al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite e al pagamento del salario di risultato. Il consorzio si difendeva sostenendo, tra l’altro, che la lavoratrice aveva partecipato senza esito alla selezione, che i posti messi a bando riguardavano mansioni diverse da quelle da lei svolte e che, in ogni caso, il diritto di precedenza non era invocabile nei confronti di una società pubblica soggetta all’art. 19 d.lgs. n. 175/2016 e ai principi di reclutamento del pubblico impiego ex art. 35 d.lgs. n. 165/2001. La Corte d’appello aveva respinto il gravame confermando il rigetto delle domande. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava omessa motivazione e violazioni di legge per non aver la Corte territoriale ravvisato una confessione sulla regolarità della selezione originaria e per non aver valorizzato la mancanza di prova contraria, sostenendo altresì che la disciplina del diritto di precedenza dovesse operare anche per le assunzioni del consorzio; con il secondo censurava il diniego del salario di risultato, contestando l’interpretazione del regolamento del personale e la valutazione della condotta dell’ente nella distribuzione dell’emolumento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, perché formulato in modo promiscuo e volto a sollecitare una rivalutazione degli atti e dei fatti di causa, e in parte infondato, perché non esiste un fondamento normativo per equiparare la procedura selettiva per l’assunzione a termine a quella per l’assunzione a tempo indeterminato e perché l’art. 19 d.lgs. n. 175/2016, richiamando i principi del pubblico impiego, impedisce di riconoscere alle società pubbliche il diritto di precedenza previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 81/2015, oltre a precludere una pronuncia costitutiva del rapporto a tempo indeterminato. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile, sia perché mirava a ottenere un sindacato diretto sul regolamento del personale, che non è fonte normativa, sia perché proponeva una lettura alternativa degli atti e del regolamento, non consentita in cassazione, sia infine perché sollecitava un apprezzamento di merito sulla gestione del salario di risultato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.
Le censure formulate come violazione di legge, nullità e vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione di merito dei fatti o degli atti di causa.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione nel provvedimento impugnato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la doglianza è stata ritenuta, in sostanza, una richiesta di rivalutazione probatoria inammissibile in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro del dedotto vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.
art. 1175 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma nel decidere.
art. 1176 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; non decisivo ai fini del rigetto.
art. 1362 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce che l'interpretazione degli atti di autonomia negoziale è questione di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali e non con mera lettura alternativa.
art. 1363 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione a quella del giudice di merito.
art. 1366 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; la censura è stata reputata inammissibile perché meramente sostitutiva dell'apprezzamento di merito.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova; la Corte ha escluso che vi fosse spazio per una rivalutazione del riparto probatorio in cassazione.
art. 2730 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di una confessione; la Corte ha escluso che ciò imponesse un diverso esito.
art. 19 d.lgs. n. 175/2016
Per le società a partecipazione pubblica, la selezione del personale deve rispettare le procedure e i principi del pubblico impiego richiamati dalla norma; la sua portata imperativa esclude il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e una pronuncia costitutiva del rapporto.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dall'art. 19 d.lgs. n. 175/2016 come parametro per le procedure di reclutamento; la Corte ne sottolinea la rilevanza per le assunzioni a tempo indeterminato.
art. 24 d.lgs. n. 81/2015
Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato non è opponibile alle società pubbliche soggette all'art. 19 d.lgs. n. 175/2016.
art. 29 d.lgs. n. 81/2015
Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 36, co. 2, d.lgs. n. 165/2001
Per i contratti a termine stipulati con la P.A. il diritto di precedenza non è applicabile, salvo l'eccezione relativa al personale reclutato per le qualifiche che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo.
art. 18 del regolamento del personale del CELVA
Secondo la Corte d'appello, disciplina il meccanismo del salario di risultato insieme all'art. 19, prevedendo una valutazione discrezionale dell'ente.
art. 19 del regolamento del personale del CELVA
Concorre a configurare il salario di risultato come emolumento subordinato a valutazione discrezionale dell'ente, non automatico al solo superamento di un numero di giornate.
art. 1 della delibera n. 100/2016 del CELVA
Richiamata come base del sistema di attribuzione del salario di risultato, fondato su valutazione discrezionale.
art. 3 della delibera n. 100/2016 del CELVA
Richiamata come parte del sistema di valutazione discrezionale del salario di risultato.
delibera n. 1/2019 del CELVA
Ha integrato il sistema di attribuzione del salario di risultato privilegiando un criterio meritocratico basato su punteggi.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato una violazione utile a sovvertire l'esito.
art. 36 Cost.
Richiamato nel secondo motivo, ma non ha condotto all'accoglimento della domanda sul salario di risultato.
art. 25 d.lgs. n. 81/2015
Richiamato nel secondo motivo; non decisivo nel ragionamento della Corte.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non lo ha ritenuto utile a fondare l'accoglimento.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato nel primo motivo; non ha inciso sull'esito.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nelle società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale è assoggettato alla disciplina speciale dell'art. 19 d.lgs. n. 175/2016 e ai principi del pubblico impiego richiamati dall'art. 35 d.lgs. n. 165/2001; tale assetto impedisce di riconoscere un generale diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato previsto per i rapporti privati a termine.
- Il diritto di precedenza del lavoratore a termine non può essere invocato per ottenere la costituzione coattiva di un rapporto a tempo indeterminato quando la disciplina speciale del datore pubblico o a partecipazione pubblica impone procedure selettive vincolate.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione degli atti, delle prove o della correttezza concreta della procedura selettiva: censure formalmente in diritto o vizio motivazionale sono inammissibili se mirano in realtà a un nuovo giudizio di merito.
- La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non è ammissibile se si risolve nella semplice contrapposizione di una lettura alternativa del regolamento o dell'atto negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Un emolumento qualificato come salario di risultato, ove subordinato dalla disciplina interna a una valutazione discrezionale dell'ente, non matura automaticamente per il solo superamento di un parametro quantitativo; chi lo rivendica deve allegare e provare la specifica scorrettezza del diniego o del criterio applicato.
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