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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31473/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato a termine intercorrente tra una lavoratrice e un consorzio a totale partecipazione pubblica, instaurato e prorogato da settembre 2017 al 31/10/2018. La lavoratrice sosteneva di avere diritto di precedenza, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 81/2015, nelle successive assunzioni a tempo indeterminato indette dal consorzio con procedura selettiva del 20/09/2018, e deduceva inoltre di non aver percepito il c.d. salario di risultato durante il rapporto. Chiedeva quindi la condanna del consorzio ad assumerla a tempo indeterminato, al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite e al pagamento del salario di risultato. Il consorzio si difendeva sostenendo, tra l’altro, che la lavoratrice aveva partecipato senza esito alla selezione, che i posti messi a bando riguardavano mansioni diverse da quelle da lei svolte e che, in ogni caso, il diritto di precedenza non era invocabile nei confronti di una società pubblica soggetta all’art. 19 d.lgs. n. 175/2016 e ai principi di reclutamento del pubblico impiego ex art. 35 d.lgs. n. 165/2001. La Corte d’appello aveva respinto il gravame confermando il rigetto delle domande. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava omessa motivazione e violazioni di legge per non aver la Corte territoriale ravvisato una confessione sulla regolarità della selezione originaria e per non aver valorizzato la mancanza di prova contraria, sostenendo altresì che la disciplina del diritto di precedenza dovesse operare anche per le assunzioni del consorzio; con il secondo censurava il diniego del salario di risultato, contestando l’interpretazione del regolamento del personale e la valutazione della condotta dell’ente nella distribuzione dell’emolumento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, perché formulato in modo promiscuo e volto a sollecitare una rivalutazione degli atti e dei fatti di causa, e in parte infondato, perché non esiste un fondamento normativo per equiparare la procedura selettiva per l’assunzione a termine a quella per l’assunzione a tempo indeterminato e perché l’art. 19 d.lgs. n. 175/2016, richiamando i principi del pubblico impiego, impedisce di riconoscere alle società pubbliche il diritto di precedenza previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 81/2015, oltre a precludere una pronuncia costitutiva del rapporto a tempo indeterminato. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile, sia perché mirava a ottenere un sindacato diretto sul regolamento del personale, che non è fonte normativa, sia perché proponeva una lettura alternativa degli atti e del regolamento, non consentita in cassazione, sia infine perché sollecitava un apprezzamento di merito sulla gestione del salario di risultato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge, nullità e vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione di merito dei fatti o degli atti di causa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione nel provvedimento impugnato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la doglianza è stata ritenuta, in sostanza, una richiesta di rivalutazione probatoria inammissibile in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro del dedotto vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma nel decidere.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non decisivo ai fini del rigetto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce che l'interpretazione degli atti di autonomia negoziale è questione di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali e non con mera lettura alternativa.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione a quella del giudice di merito.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la censura è stata reputata inammissibile perché meramente sostitutiva dell'apprezzamento di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova; la Corte ha escluso che vi fosse spazio per una rivalutazione del riparto probatorio in cassazione.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di una confessione; la Corte ha escluso che ciò imponesse un diverso esito.

  • art. 19 d.lgs. n. 175/2016

    Per le società a partecipazione pubblica, la selezione del personale deve rispettare le procedure e i principi del pubblico impiego richiamati dalla norma; la sua portata imperativa esclude il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e una pronuncia costitutiva del rapporto.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dall'art. 19 d.lgs. n. 175/2016 come parametro per le procedure di reclutamento; la Corte ne sottolinea la rilevanza per le assunzioni a tempo indeterminato.

  • art. 24 d.lgs. n. 81/2015

    Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato non è opponibile alle società pubbliche soggette all'art. 19 d.lgs. n. 175/2016.

  • art. 29 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 36, co. 2, d.lgs. n. 165/2001

    Per i contratti a termine stipulati con la P.A. il diritto di precedenza non è applicabile, salvo l'eccezione relativa al personale reclutato per le qualifiche che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo.

  • art. 18 del regolamento del personale del CELVA

    Secondo la Corte d'appello, disciplina il meccanismo del salario di risultato insieme all'art. 19, prevedendo una valutazione discrezionale dell'ente.

  • art. 19 del regolamento del personale del CELVA

    Concorre a configurare il salario di risultato come emolumento subordinato a valutazione discrezionale dell'ente, non automatico al solo superamento di un numero di giornate.

  • art. 1 della delibera n. 100/2016 del CELVA

    Richiamata come base del sistema di attribuzione del salario di risultato, fondato su valutazione discrezionale.

  • art. 3 della delibera n. 100/2016 del CELVA

    Richiamata come parte del sistema di valutazione discrezionale del salario di risultato.

  • delibera n. 1/2019 del CELVA

    Ha integrato il sistema di attribuzione del salario di risultato privilegiando un criterio meritocratico basato su punteggi.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato una violazione utile a sovvertire l'esito.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non ha condotto all'accoglimento della domanda sul salario di risultato.

  • art. 25 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato nel secondo motivo; non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non lo ha ritenuto utile a fondare l'accoglimento.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel primo motivo; non ha inciso sull'esito.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale è assoggettato alla disciplina speciale dell'art. 19 d.lgs. n. 175/2016 e ai principi del pubblico impiego richiamati dall'art. 35 d.lgs. n. 165/2001; tale assetto impedisce di riconoscere un generale diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato previsto per i rapporti privati a termine.
  • Il diritto di precedenza del lavoratore a termine non può essere invocato per ottenere la costituzione coattiva di un rapporto a tempo indeterminato quando la disciplina speciale del datore pubblico o a partecipazione pubblica impone procedure selettive vincolate.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione degli atti, delle prove o della correttezza concreta della procedura selettiva: censure formalmente in diritto o vizio motivazionale sono inammissibili se mirano in realtà a un nuovo giudizio di merito.
  • La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non è ammissibile se si risolve nella semplice contrapposizione di una lettura alternativa del regolamento o dell'atto negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Un emolumento qualificato come salario di risultato, ove subordinato dalla disciplina interna a una valutazione discrezionale dell'ente, non matura automaticamente per il solo superamento di un parametro quantitativo; chi lo rivendica deve allegare e provare la specifica scorrettezza del diniego o del criterio applicato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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