Cassazione Civile, Ordinanza n. 31474/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di apprendistato professionalizzante collegati a un servizio in appalto. La lavoratrice aveva stipulato un primo contratto con una società nel 2008 e, dopo il cambio appalto, un secondo contratto con un'altra società nel 2009. Sosteneva che il secondo contratto fosse nullo, illegittimo o inefficace per violazione del limite di età previsto per l'apprendistato, per violazione dei limiti quantitativi e delle regole di stabilizzazione del CCNL, nonché per carenze del percorso formativo. Inoltre invocava l'art. 4 del CCNL di settore sul cambio appalto, per affermare il diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante. Chiedeva quindi l'accertamento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato fin dall'inizio, il riconoscimento del diritto al passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore e il risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: 1) violazione dell'art. 49 d.lgs. 276/2003, perché la Corte d'appello aveva trattato la vicenda come un unico rapporto di apprendistato, eludendo il limite di età del secondo contratto e omettendo di esaminare il mancato percorso formativo; 2) violazione dell'art. 12 CCNL per avere ritenuto rispettato il contingentamento; 3) violazione dell'art. 4 CCNL per avere escluso il diritto al passaggio presso l'impresa subentrante; 4) correzione dell'errore materiale sul nome della ricorrente.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quarto motivo, correggendo l'errore materiale sul nome della ricorrente, e ha accolto nei limiti di ragione il primo motivo, ritenendo fondata la doglianza sulla natura di due distinti rapporti di apprendistato e sulla conseguente applicabilità autonoma del limite di età al secondo contratto, stipulato quando la lavoratrice aveva già superato i 30 anni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha ritenuto errata la ricostruzione della sentenza impugnata, secondo cui il precedente apprendistato avrebbe consentito di
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 49, co. 1, d.lgs. n. 276/2003
il contratto di apprendistato è soggetto al limite anagrafico; se vi sono due contratti distinti, ciascuno deve rispettare autonomamente i presupposti legali, incluso il requisito di età
art. 49, co. 2, d.lgs. n. 276/2003
norma richiamata nei fatti di causa per il limite di età dell'apprendistato tra 18 e 29 anni
art. 291 c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello in via analogica per la rinnovazione della notifica della riassunzione
art. 415 c.p.c.
richiamato nei fatti di causa in relazione al termine di comparizione e alla notifica del decreto di fissazione udienza nel rito del lavoro
art. 32 L. n. 183/2010
richiamato dal convenuto in rito come eccezione di decadenza
art. 12 CCNL servizi integrati e multiservizi
richiamato per i limiti quantitativi di assunzione, la stabilizzazione del personale e la durata massima dell'apprendistato; la Cassazione valorizza la clausola che conserva l'anzianità solo come indice della pluralità dei rapporti
art. 4 CCNL di categoria
richiamato per il diritto al passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante nel cambio appalto
art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003
richiamato per escludere che l'acquisizione di personale nell'appalto integri trasferimento d'azienda
Massime di principio
- Nel cambio appalto, la continuità dell'occupazione regolata dal CCNL non equivale necessariamente a trasferimento d'azienda: se il rapporto originario si è estinto e viene stipulato un nuovo contratto, i due rapporti restano giuridicamente distinti.
- Quando l'apprendista abbia stipulato un nuovo contratto di apprendistato con un diverso datore di lavoro, il requisito anagrafico va verificato con riferimento al nuovo contratto, anche se il CCNL consente di computare il periodo già svolto ai fini della durata massima complessiva.
- Le clausole collettive che salvaguardano l'anzianità o il periodo già svolto presuppongono la pluralità dei rapporti; non possono essere lette come indice di un rapporto unico e continuativo se manca una fattispecie legale di successione nel rapporto.
- In sede di ricorso per cassazione, l'errore materiale sulla identificazione della parte può essere corretto anche quando risulta evidente dal contesto della decisione.
- Le censure che investono un punto decisivo della motivazione comportano l'assorbimento delle doglianze ulteriori che dipendono logicamente dal primo motivo accolto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31472/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31473/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31475/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31307/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31308/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31309/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →