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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23787/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un estratto di ruolo relativo a una pretesa contributiva/previdenziale. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione; la corte d'appello ha a sua volta dichiarato inammissibile l'appello proposto contro tale decisione ai sensi degli artt. 436-bis e 348-ter c.p.c., richiamando un orientamento consolidato sulla carenza di interesse ad agire quando la cartella sia stata regolarmente notificata. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità o inesistenza della notifica della cartella esattoriale e mancata prova di atti interruttivi della prescrizione, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto rituale la notificazione; (2) errata valutazione della decadenza dall'impugnazione e della carenza di interesse ad agire contro l'estratto di ruolo; (3) erronea condanna alle spese di primo grado, assumendo che la causa non rientrasse nel perimetro dell'art. 436-bis c.p.c. e che l'oscillazione giurisprudenziale imponesse la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancanza degli elementi fattuali necessari a confutare la statuizione sulla ritualità della notifica, richiamando il principio di autosufficienza e l'onere di indicare che la questione fosse stata devoluta in appello. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, reputando corretta la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo in presenza di regolare notifica della cartella, per difetto di interesse ad agire, secondo orientamento consolidato. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c. era compatibile con il rito lavoro e che la regolazione delle spese non contrastava con il principio di soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; è stato invece posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 436-bis c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non vi sia possibilità di accoglimento alla luce di principi giurisprudenziali consolidati.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel caso di appello dichiarato inammissibile, il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado è soggetto ai limiti propri del giudizio di legittimità e agli oneri di devoluzione già assolti in appello.

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione proposta contro l'estratto di ruolo è inammissibile per carenza di interesse se manca una minaccia attuale di atti esecutivi e la cartella è stata regolarmente notificata.

  • art. 329 c.p.c.

    artt. 329 ... del medesimo codice

    Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di primo grado dopo inammissibilità dell'appello, la parte deve mostrare che la questione era stata già devoluta al giudice di appello.

  • art. 346 c.p.c.

    artt. 329 e 346 del medesimo codice

    Le questioni non riproposte o non devolute in appello non possono essere introdotte utilmente in cassazione nel caso di appello dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    comma 1-bis, dello stesso articolo 13

    Serve come parametro per commisurare l'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, tassativo e riconducibile a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; una censura generica, cumulativa o confusa è inammissibile.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis o 436-bis c.p.c., il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado richiede che la questione sia stata previamente devoluta in appello e adeguatamente trasfusa nel ricorso.
  • In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse se la cartella è stata regolarmente notificata e non vi è una minaccia attuale di esecuzione forzata.
  • La sola deduzione di fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, non basta a fondare l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo se resta possibile l'eliminazione del credito in via di autotutela.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello può legittimamente fondarsi su orientamenti giurisprudenziali consolidati e la conseguente regolazione delle spese secondo soccombenza non è illegittima per il solo fatto che la causa sia stata trattata con il filtro di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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