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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20537/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p., deducendo l'insorgere di "nuove prove" consistenti nel contenuto di intercettazioni telefoniche emerse in altro procedimento. Tali conversazioni, secondo la difesa, dimostrerebbero che non si è mai configurato il delitto presupposto di appropriazione indebita aggravata (art. 646 cod. pen. con artt. 110 e 61 n.11), ma solo un obbligo di rendiconto a carico di alcuni soggetti, con la conseguenza che verrebbe meno anche il reato derivato di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) per il quale Itro era stato condannato. Inoltre la difesa rilevava che alcune movimentazioni erano visibili e tracciabili (es. conti della madre), incompatibili con l'occultamento della provenienza del denaro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello di Roma abbia correttamente dichiarato l'istanza di revisione inammissibile ai sensi dell'art. 634 c.p.p., perché le "nuove prove" risultano "ictu oculi" incapaci di dimostrare che il condannato debba essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p. Le intercettazioni, emerse in procedimento distinto e archiviato, sono state valutate come vaghe, congetturali e non decisive: non consentono di ribaltare il giudizio di responsabilità sugli autori dell'appropriazione indebita da cui deriverebbe il reato di riciclaggio. La sentenza di rigetto ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Nella fase di revisione la Corte può dichiarare inammissibile l'istanza quando, sulla base di una valutazione preliminare, le nuove prove risultino manifeste"mente inidonee" a consentire la verifica sul possibile ribaltamento del giudicato. Tale apprezzamento preliminare non deve travalicare nella fase di merito, ma può escludere istanze palesemente manifestamente infondate.

  • art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente la revisione per "nuove prove" che siano idonee a far ritenere che il condannato debba essere prosciolto; il ricorso ha invocato tale disposizione puntando su intercettazioni sopravvenute.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul reato di riciclaggio: la condanna originaria dell'istante riguardava questo reato. La Corte ha ritenuto che l'infondatezza delle nuove prove non sia tale da escludere il reato derivato, dato che non è dimostrato che sia venuto meno il presupposto (appropriazione indebita).

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sull'appropriazione indebita; la revisione mirava a dimostrare l'inesistenza o diversa qualificazione di tale reato. La Corte ha valutato che le intercettazioni non sono decisive per ritenere venuto meno il presupposto del riciclaggio.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione al reato (concorso di persone). Usato nella qualificazione degli imputati coinvolti nell'appropriazione indebita contestata.

  • art. 61 n.11 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante applicata in primo grado per l'appropriazione indebita (circostanza aggravante). Il ricorrente aveva citato la disciplina ma la Corte non ha ritenuto che le nuove prove la elidano.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione all'eventuale proscioglimento: la Corte ha ritenuto che le nuove prove non dimostrano l'esistenza di elementi tali da disporre il proscioglimento secondo queste disposizioni.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso (quali vizi procedurali e di ammissione della revisione). La Corte ha ritenuto infondate le doglianze processuali sulla presunta anticipazione del giudizio da parte della Corte territoriale, ritenendo la valutazione preliminare conforme ad art. 634 c.p.p.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma processuale evocata dal ricorrente in tema di revisione; la Corte ha confermato che la delibazione preliminare dei nuovi elementi era legittima e non ha travalicato il confine col giudizio di merito.

Massime di principio

  • La Corte può effettuare una valutazione preliminare di inammissibilità ex art. 634 c.p.p.: non è necessario che tutti i mezzi istruttori siano espletati se le nuove prove risultano manifestamente inidonee a ribaltare il giudicato.
  • Prove sopravvenute emerse in procedimenti distinti e conclusi con archiviazione possono avere minore efficacia probatoria in sede di revisione, specie se il contenuto è vago o non riferisce con chiarezza somme, destinatari e fatti.
  • L'accertamento sulla reale capacità delle nuove prove di travolgere il giudicato è riservato al giudizio di merito, ma può essere anticipato se la loro manifesta precarietà rende impossibile alcuna apprezzabile probabilità di successo della revisione.
  • Per impugnazioni di revisione fondate sulla mancanza del reato presupposto (es. appropriazione indebita), è necessario produrre elementi specifici, concreti e direttamente pertinenti che rendano plausibile il mancato accertamento del reato originario; mere suggestioni, riferimenti generici o conversazioni non circostanziate spesso non bastano.
  • La tracciabilità apparente di movimenti (es. su conti di parenti) non esclude automaticamente il reato di riciclaggio: per escluderlo occorre dimostrare l'assenza di qualsiasi azione o intento di occultamento della provenienza illecita.
  • Nella redazione dell'istanza di revisione è strategico includere prove nuove chiare, puntuali e preferibilmente documentali o dichiarative direttamente riferibili ai fatti già giudicati, evitando affidarsi esclusivamente a elementi indiziari o conversazioni ambigue.

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