Cassazione Civile, Ordinanza n. 25196/2021 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite sulla titolarità di un fondo identificato catastalmente. In primo grado alcuni soggetti avevano agito per accertare la comproprietà del bene insieme a una convenuta; successivamente il coniuge di quest'ultima aveva proposto opposizione di terzo sostenendo di essere pretermesso perché il bene sarebbe stato di sua esclusiva proprietà e della moglie. Il tribunale aveva riconosciuto la legittimazione dell'opponente come comproprietario, poi all'esito dell'istruttoria aveva rigettato la domanda di accertamento della comproprietà, pur imponendo alla convenuta di non ostacolare il transito sul fondo. In appello, però, è stata accolta la tesi della proprietà esclusiva dei coniugi sul fondo, con rigetto delle pretese di comproprietà. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la corte d'appello, dopo aver dichiarato nuova e quindi inammissibile la domanda subordinata di accertamento di un diritto di accesso comune sul fondo, ne avrebbe comunque esaminato il merito, pronunciando oltre i limiti della potestas iudicandi; 2) violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato un giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva di primo grado per ritenere provata la proprietà esclusiva dei resistenti, senza considerare che il giudice di primo grado aveva disposto la prosecuzione proprio per accertare se il diritto rivendicato dall'attore fosse fondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla domanda subordinata di accertamento del diritto di accesso comune, rilevando che, una volta dichiarata la domanda nuova e quindi inammissibile, il giudice d'appello non poteva esaminarne il merito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile la domanda subordinata di accertamento di un diritto di accesso comune sul fondo. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità e confermato la statuizione sulle spese del merito, ritenendo che l'accoglimento riguardasse solo un profilo formale, mentre la decisione di merito sulla proprietà del bene restava ferma.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciarsi sul merito di una domanda che abbia previamente dichiarato nuova e quindi inammissibile, perché in tal caso viene meno la potestas iudicandi sul punto.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
Il giudicato non è violato quando la decisione successiva si limita a verificare negativamente la prova del diritto già rimesso all'accertamento del giudice.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del titolo di acquisto ai fini della prova della comproprietà invocata.
Non vi è contrasto con il giudicato interno se la sentenza non definitiva aveva soltanto riconosciuto la legittimazione dell'opponente e lasciato aperto l'accertamento sulla titolarità del bene.
La lite trae origine da un'opposizione di terzo proposta da chi si assumeva litisconsorte pretermesso.
Massime di principio
- Se il giudice dichiara inammissibile una domanda per novità, non può poi esaminarne il merito, perché la declaratoria di inammissibilità esaurisce il potere decisorio su quella domanda.
- La pronuncia di inammissibilità per novità della domanda non preclude la riproposizione della stessa in un autonomo giudizio, a differenza di una decisione nel merito.
- In presenza di una sentenza non definitiva che rimette a istruttoria l'accertamento del diritto controverso, il giudicato interno non impedisce al giudice di pronunciarsi negativamente sulla prova del diritto, se tale verifica era ancora devoluta al processo.
- La prova della comproprietà o della titolarità di un diritto reale può essere desunta dal contenuto del titolo di acquisto; in assenza di un espresso richiamo al diritto vantato nel titolo, la relativa pretesa può essere respinta per difetto di prova.
- La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito quando la questione di diritto è definita e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.
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