Cassazione Penale, Ordinanza n. 19817/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Tre imputati, dopo avere proposto appello avverso la decisione di merito, hanno definito il giudizio di secondo grado con un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio. In cassazione, la prima ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p.; il secondo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; la terza ricorrente ha dedotto nullità per omessa deliberazione sulla legittimità della pena inflitta. I fatti sostanziali riguardano diverse ipotesi di reato ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. La Corte ha ritenuto che, essendo stata concordata la pena in appello e rinunciati gli altri motivi, i ricorsi investissero questioni non più deducibili in cassazione, salvo l'ipotesi di pena illegale, qui non denunciata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché proposti per motivi non consentiti dopo l'accordo sulla pena intervenuto in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha richiamato il principio secondo cui il patteggiamento in appello preclude la successiva deduzione in cassazione delle questioni alle quali le parti hanno rinunciato, anche se rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione della pena illegale, non dedotta nel caso concreto. Conseguentemente ha disposto il non luogo a provvedere sulla richiesta di rinvio formulata da uno dei difensori e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la successiva deduzione in cassazione delle questioni rinunciate, salvo il vizio di pena illegale.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
La deduzione di cause di non punibilità è ritenuta non proponibile in cassazione quando vi sia stata rinuncia nel quadro dell'accordo sulla pena in appello.
La causa di inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice relativa alle diverse ipotesi di reato oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Nel cd. patteggiamento in appello, l'accordo delle parti sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di gravame non mantenuti, con preclusione anche nel giudizio di legittimità delle questioni corrispondenti, comprese quelle rilevabili d'ufficio.
- L'unica censura ancora proponibile contro la decisione resa in esito all'accordo sulla pena è quella relativa all'illegalità della pena concordata; doglianze meramente motivazionali o sulla mancata declaratoria di non punibilità sono inammissibili se attengono a punti oggetto di rinuncia.
- Quando la pena è stata liberamente concordata tra le parti e recepita dal giudice, essa non può essere unilateralmente riconsiderata in cassazione in assenza di specifica deduzione di illegalità.
- L'inammissibilità dei ricorsi per motivi non consentiti comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al non luogo a provvedere sulle richieste incompatibili con tale esito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19656/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19657/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19658/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19660/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19661/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19663/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →