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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30532/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo un vizio di motivazione rispetto al giudizio di credibilità dei collaboratori di giustizia. In particolare la difesa ha lamentato: omissione di valutazione delle dichiarazioni contrarie rese da 15 collaboratori e, soprattutto, da Felice FERRAZZO (soggetto apicale) che escludevano l'affiliazione di FORESTA al "Locale di Mesoraca" (o "clan Ferrazzo"); mancata contestualizzazione temporale delle deposizioni rispetto alla precedente assoluzione per i fatti dal 1989 al 2005; uso di dichiarazioni riferite a periodi coperti dal giudicato; assenza di concreta indicazione di fatti specifici che dimostrino l'apporto consapevole di FORESTA al sodalizio; carenza di riscontri esterni alle dichiarazioni (intercettazioni, atti di p.g., prove di reati-fine). La censura ha inoltre richiamato l'omessa risposta del Tribunale alle memorie difensive depositate in sede di riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. La motivazione dell'annullamento è fondata su gravi omissioni valutative: il Tribunale del riesame non ha adeguatamente esaminato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca dei cinque collaboratori valorizzati, né ha motivato rispetto alle dichiarazioni esclusive di 15 collaboratori e di F. FERRAZZO; non ha collocato temporalmente le dichiarazioni rispetto al giudicato; non ha spiegato la riconducibilità degli episodi (es. subappalto edile) al sodalizio; non ha dato risposta puntuale alle deduzioni difensive contenute nelle memorie. La Cassazione non ha deciso nel merito sulla responsabilità, ma ha disposto che il giudice del rinvio fornisca una motivazione logico-giuridica completa e risponda ai rilievi difensivi prima di confermare eventualmente la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

    Individua i criteri per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare; richiede che le dichiarazioni di terzi siano, se utilizzate, intrinsecamente attendibili e preferibilmente corroborate da riscontri esterni

  • art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (richiamato come effetto dell'art. 11 L. n. 63/2001)

    Estende l'applicazione delle norme sulle chiamate in reità (art. 192, commi 3 e 4) in tema di formazione del compendio indiziario, sottolineando l'esigenza di riscontri extrinseci alle dichiarazioni accusatorie

  • art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Disciplina l'utilizzo, in sede cautelare, delle dichiarazioni rese da coindagati o coimputati (chiamata in reità), indicando che sono utilizzabili se intrinsecamente attendibili e, di preferenza, corroborate da riscontri esterni

  • art. 275, comma 3, cod. pen.

    Richiamata in relazione alla presunzione operativa che può rilevare ai fini della valutazione delle esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione), la norma è stata intesa come elemento rafforzante la necessità di misure cautelari solo se connessa a valutazioni puntuali

  • art. 309, cod. proc. pen.

    Regola l'attività del giudice del rinvio e gli oneri motivazionali dell'autorità giudicante nella fase cautelare; la Corte ricorda che il giudice del riesame deve fornire risposte puntuali alle deduzioni difensive

  • art. 353, cod. pen.

    Norma relativa a delitti contro la pubblica amministrazione e reati-fine: è citata l'esclusione della sussistenza di tale reato-fine per uno dei capi contestati, elemento rilevante nella valutazione della presenza di reati-fine come riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsioni procedurali richiamate per gli adempimenti successivi all'annullamento con rinvio; utilizzata per gli obblighi del giudice a seguito della pronuncia di cassazione

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire gravi indizi in sede cautelare solo se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, risultano corroborate da riscontri esterni e specifici elementi fattuali.
  • Il giudice del riesame ha l'obbligo di rispondere in modo puntuale e motivato alle deduzioni difensive e alle memorie depositate; omissioni rilevanti nella motivazione possono determinare l'annullamento del provvedimento cautelare in Cassazione.
  • Le affermazioni generiche di "appartenenza" o vicinanza al sodalizio devono essere accompagnate dalla descrizione di fatti concreti e da collocazione temporale chiara, soprattutto se esiste un precedente giudicato relativo a periodo anteriore.
  • La convergenza di più collaboratori va valutata anche alla luce di eventuali dichiarazioni contrarie: una schiera significativa di propalanti che nega l'affiliazione richiede una valutazione esplicita e motivata dal giudice.
  • La presenza di una precedente assoluzione per lo stesso intervallo temporale impone di escludere (o almeno di motivare l'utilizzo) delle dichiarazioni che si riferiscono a quel periodo: non tutte le dichiarazioni possono essere automaticamente valorizzate.
  • In sede cautelare il giudizio è prognostico (alta e ragionevole probabilità), ma questo non esime il giudice dall'adeguata istruzione e dall'individuazione di riscontri esterni a supporto delle dichiarazioni testimoniali.
  • Se mancano riscontri esterni (intercettazioni, atti di p.g., altri elementi probatori) l'accertamento della sussistenza dell'associazione mafiosa sulla base solo di dichiarazioni collaborative è più fragile e richiede argomentazione particolarmente solida.

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