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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19456/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Parma, resa in sede di rinvio, che aveva rigettato la sua opposizione a sanzione amministrativa per eccesso di velocità accertato tramite apparecchiatura 'tutor'. I quattro motivi di ricorso contestavano, in sostanza, che fosse stata provata la corretta taratura dell’apparecchio di rilevazione e la presenza della segnaletica di preavviso della rilevazione; il ricorrente assumeva che tale prova potesse essere fornita solo mediante produzione del certificato di taratura da parte dell’amministrazione. La Corte rileva però che le censure si limitavano a riproporre questioni già dedotte nei gradi di merito e miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio, chiedendo di sovvertire l’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale. Quest’ultimo aveva ritenuto provata la taratura sulla base delle deduzioni dell’amministrazione contenute nella comparsa di costituzione e risposta, che indicavano numero, data e soggetto certificatore del controllo periodico, e aveva altresì ritenuto provata la presenza della segnaletica stradale; inoltre aveva valorizzato la velocità media accertata (182 km/h, 52 km/h oltre il limite).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili. Ha condiviso la proposta del relatore, osservando che la doglianza non denunciava un vizio di legittimità effettivo ma pretendeva una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità salvo l’omesso esame di un fatto decisivo, non specificamente dedotto. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, non essendosi costituita la parte intimata, ha disposto nulla sulle spese. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • La prova di un fatto tecnico o documentale, quando il giudice di merito la ritenga acquisita attraverso elementi provenienti dall’amministrazione e specificamente indicati, non richiede necessariamente la produzione materiale del documento originario se il contenuto dell’attestazione consente di verificarne l’esistenza e gli estremi essenziali.
  • La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione salvo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è consentito chiedere una rivalutazione alternativa delle risultanze probatorie.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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